Nuovi chiarimenti sulla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono arrivati dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 21 /2019 allegato a questo articolo.
In generale, com'è noto ormai, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e i soggetti ad essi assimilati, dal 1°gennaio 2020 devono procedere alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni. Tale nuovo obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscali. Nello specifico, salvi i casi di esonero della sua emissione, occorrerà rilasciare al cliente un documento commerciale al posto dello scontrino o ricevuta fiscale a meno che, appunto, non venga richiesta espressamente la fattura.
Al riguardo la procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario, quali:
-
le generalità del soggetto acquirente;
-
l’ammontare del prezzo rimborsato;
-
i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria;
-
il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.
A ciò si aggiunge il supporto offerto dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono, se correttamente tenute, di conoscere la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita. .
|