I termini di prescrizione per contributi non versati si sospendono se il contribuente non ha dichiarato il reddito da cui discende l'obbligo contributivo . Questo quanto afferma la corte di Cassazione nella recente sentenza n 8419 2021.(allegata in fondo all'articolo) Il caso analizzato riguardava l'obbligo contributivo per redditi da lavoro autonomo, come ingegnere , di un dipendente pubblico iscritto alla gestione PA e non a Inarcassa . Ad una verifica incrociata l'inps aveva evidenziato l'omissione contributiva per ben 20mila euro. L'ingegnere pero vinceva il ricorso sia in Tribunale che in Corte d'appello per prescrizione dei termini in quanto la cartella era giunta oltre il termine di 5 anni previsto dalla legge 335/1995 (articolo 3, comma 9) Nel ricorso in cassazione l'istituto invocava ia sospensione della prescrizione, per il fatto che la dichiarazione dei redditi dell'anno in questione non presentava alcuna dichiarazione nel quadro RR relativa a redditi di lavoro autonomo occasionale professionale, Veniva anche richiesto che la causa fosse rimessa alle Sezioni Unite in ragione della non univocità della giurisprudenza di legittimità in merito all'obbligo del professionista di indicare i redditi prodotti nel Quadro RR della dichiarazione dei redditi. La suprema corte innanzitutto ritiene che non sussistano ragioni valide per chiamare in causa le Sezioni Unite, in quanto non risultano questioni di diritto decise in senso difforme dalle varie Sezioni . Sul caso specifico infatti la Cassazione riprende quanto affermato in pronunce precedenti e ribalta il giudizio accogliendo il ricorso dell'istituto previdenziale. Nella sentenza la Corte ammette che in generale è stato affermato il principio per cui il giorno dal quale contare i termini della prescrizione estintiva coincide con la data di scadenza dei contributi e non già con quella di presentazione della dichiarazione dei redditi ( che costituisce una dichiarazione di scienza e non un presupposto del credito) Afferma pero che va accolta la causa di sospensione se il debitore abbia posto in essere una condotta dolosa che comporta l'impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito . In questo senso l'ordinanza n. 6677 del 2019, l'afferma che "In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)". La Suprema Corte cassa la sentenza di appello in quanto è stata affermata la decorrenza del dies a quo della prescrizione quinquennale dalla data di scadenza del credito, ma, nel contempo non è stata applicata la causa di sospensione prevista dall'art. 2941, n. 8 cod.civ..
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