Pubblicata in data 20 ottobre la guida Enea relativa a Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas ai sensi dell'art 1 commi 8 e 9 del Decreto MITE del 6 ottobre 2022. SCARICA QUI LA GUIDA Ricordiamo che con un comunicato pubblicato sul proprio sito, il MITE informava della firma da parte del ministro Cingolani del Decreto 6 ottobre 2022 che definisce: - i nuovi limiti di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a metano,
- la riduzione dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati per il prossimo inverno,
previsti dal Piano di riduzione dei consumi di gas. In particolare, nella stagione invernale 2022-2023 il limite di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale: - viene ridotto di 15 giorni per quanto riguarda l’accensione totale
- ridotto di un’ora con riferimento alla durata giornaliera di accensione.
La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati è consentito con i seguenti limiti: 1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 6) Zona F: nessuna limitazione. Attenzione al fatto che l’attivazione giornaliera degli impianti deve esser compresa dalle ore 5 alle ore 23. Inoltre, vene specificato che , qualora si presentino situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale al di fuori di quanto stabilito ma in ogni caso per una durata giornaliera ridotta rispetto a quella ordinaria. Le restrizioni NON trovano applicazione: - per gli ospedali, cliniche o case di cura (comprese quelle per minori o anziani), per le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, se non ubicate in stabili condominiali;
- per scuole materne e asili nido;
- per piscine, saune e assimilabili;
- per edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Importante sottolineare che l’ENEA ha diffuso una guida con indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento. Il Decreto MITE prevede che gli amministratori di condominio metteranno a disposizione la guida ai condomini. Consulta anche le guide dell'ENEA sui consumi energetici:
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