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Stretta superbonus: nuovi adempimenti all'ENEA

Pubblicata in GU n 213 del 28 maggio la Legge n 67/2024 di conversione del dl n 39/2024 con una ulteriore stretta per il superbonus.

Tra le novità si prevedono nuovi adempimenti da comunicare all'ENEA per le opere di ristrutturazione legate al superbonus, vediamoli.

Dl Superbonus: nuovi adempimenti verso l'ENEA

Con l’articolo 3, al comma 1, si prevede l’obbligo di trasmissione di alcune informazioni all’ENEA per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus. 

In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori (ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) i soggetti (di seguito dettagliati) che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

  • a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);
  • c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
  • d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Si prevede altresì l’obbligo di trasmissione di alcuni specifici dati anche per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus.

Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, trasmettono alPortale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

  • a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);
  • c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
  • d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Si individua la platea dei contribuenti tenuti alla trasmissione sopra descritta.

La disposizione chiarisce che sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 3 le relative variazioni, i soggetti:

  • a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Si specifica che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (29 maggio 2024).

Attenzione al fatto che vengono previste le sanzioni per l’omessa trasmissione dei dati descritti ai commi 1 e 2.

La norma stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati  nei termini individuati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

In luogo della sanzione di cui sopra, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall’agevolazione e non si applicano le disposizioni materia di remissione in bonis dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 30/05/2024


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