L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 88 del 25 agosto 2010 chiarisce che l’introduzione in rete dell’energia prodotta e non autoconsumata da parte di
persone fisiche e enti non commerciali, con
impianti non superiori a 20 kw utilizzati per alimentare la
propria abitazione o la sede dell’organizzazione, non dà luogo a un’attività commerciale svolta abitualmente, dal momento che l’impianto è destinato prevalentemente a scopi “personali”.
La tariffa omnicomprensiva applicata dal Gestore dei Servizi Energetici
(GSE spa) corrisposta ai soggetti di cui sopra, pertanto, non è imponibile ai fini Iva, mentre sul fronte delle imposte dirette va considerata come un reddito diverso.
In sintesi il trattamento fiscale della tariffa omnicomprensiva è il seguente:
Tariffa omnicomprensiva corrisposta: a persona fisica o ente non commerciale per l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kw posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente
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IVA
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Non imponibile
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II.DD.
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Reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, c. 1, lettera i) del TUIR
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Tariffa omnicomprensiva corrisposta a: persona fisica o ente non commerciale per l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kw non posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente, oppure, da impianti di potenza superiore a 20 kw; persona fisica o giuridica che svolge attività commerciale; soggetti che svolgono lavoro autonomo
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IVA
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Imponibile ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 633/1972
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II.DD.
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Ricavo ai sensi degli articoli 57 e 85 del TUIR
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Ulteriore precisazione, la tariffa omnicomprensiva non è mai soggetta a ritenuta alla fonte del 4 per cento di cui all’articolo 28 del Dpr n. 600 del 1973, in quanto come già precisato costituisce un corrispettivo e non un contributo.