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Decreto legge Emergenze in Gazzetta: agevolazioni per Genova e altre misure



Il decreto Emergenze contenente misure per affrontare situazioni di crisi, tra queste quella determinata dal crollo del ponte Morandi di Genova: il testo coordinato con la legge di conversione


Pubblichiamo il testo del Decreto Legge del 28 settembre 2018 n. 109 ("Decreto Emergenze"), contenente disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e altre emergenze, coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione del 16/11/2018 n. 130 Allegato.

In merito al crollo del ponte Morandi di Genova, ecco alcune delle agevolazioni fiscali definite dal decreto:

  • I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa' fino al 31 dicembre 2020. Sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020.
  • Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unita' locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
    dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le persone fisiche e giuridiche.
  • Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.
  • Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, ne' all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.
  • I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unita' locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

Il testo del decreto è composto da 46 articoli suddivisi in cinque Capi:

  • Capo I - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova
  • Capo II - Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
  • Capo III - Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017
  • Capo IV - Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017
  • Capo V - Ulteriori interventi emergenziali

Fonte: Gazzetta Ufficiale