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Come definire gli accertamenti: le modalità in un Provvedimento



Ecco le regole per la definizione agevolata degli atti di accertamento, primo appuntamento il 13 novembre e il 23 novembre 2018. Se non sono dovute imposte basta la raccomandata.


Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Provvedimento n. Prot. n. 298724/2018 che stabilisce le modalità per la Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Ecco una sintesi del Provvedimento.

La definizione agevolata si applica agli atti emessi dall’Agenzia delle entrate e  dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La definizione agevolata si applica:

  • agli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e agli atti di recupero  notificati entro il 24 ottobre 2018,  non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data.
  • agli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018 dall’Agenzia delle entrate, per i quali alla predetta data non è stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento.
  • agli accertamenti con adesione sottoscritti con l’Agenzia delle entrate entro il 24 ottobre 2018, non perfezionati e ancora perfezionabili alla stessa data.

Sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti relativi alla procedura di collaborazione volontaria compresi eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

Somme dovute e modalità di versamento

  • Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, con esclusione solo degli importi per sanzioni amministrative, interessi.

Qualora l’atto definibile non richieda il pagamento di tributi e contributi, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini del perfezionamento della stessa, il contribuente manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio competente.

Per il versamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.

Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23.

Per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero il contribuente utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto unitamente all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi alle somme, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riguardo al modello F24, l’anno di riferimento.

La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso.

La definizione degli inviti al contraddittorio si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018.

Per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione il contribuente utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto al momento della sottoscrizione dell’avviso di accertamento con adesione, indicando i codici tributo relativi alle somme dovute , il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riferimento al modello F24, l’anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute. La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 13 novembre 2018.
In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

In allegato il testo del Provvedimento completo.


Fonte: Agenzia delle Entrate