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Buoni corrispettivo: approvate le modifiche al Decreto Iva



Approvata dal Consiglio dei Ministri la nuova disciplina in materia di trattamento dei buoni-corrispettivo, per quanto riguarda l’emissione, il trasferimento e il riscatto


Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 28.11.2018, in esame definitivo, il decreto legislativo che recepisce nel nostro ordinamento tributario le disposizioni europee in materia di trattamento dei buoni-corrispettivo dettate dalla direttiva (Ue) 2016/1065, che ha modificato la direttiva Iva (2006/112/Ce).

Il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 (Legge
di delegazione europea 2016-2017), reca attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 in materia di
trattamento dei buoni-corrispettivo, e apporta modifiche al DPR n. 633 del 1972 al fine di introdurvi la disciplina dei buoni-corrispettivo,
all’interno del quale vengono inseriti i nuovi articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e il nuovo comma 5-bis all’articolo 13.

In particolare viene stabilita la definizione di Buono corrispettivo:

  • per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative;

I buonicorrispettivo vengono distinti in due tipologie:

  • Monouso
    un buono-corrispettivo si considera monouso se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.
    Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buonocorrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo;
    Quindi per questi è prevista l'insorgenza del momento impositivo già in sede di emissione del buono essendo l'operazione (cessione di beni e prestazione di servizi) già identificata in ogni suo elemento.
     
  • Multiuso
    un buono-corrispettivo si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.
    Per i multiuso, rileva ai fini IVA l'utilizzo dei buoni da parte del possessore, non essendo certi i presupposti dell'imposta all'atto dell'emissione degli stessi.

Le nuove disposizioni si applicano ai buoni-corrispettivo emessi dopo il 31 dicembre 2018.


Fonte: Governo Italiano