L'Inps con Circolare del 6 febbraio 2019 n. 19 ha definito anche per quest'anno le aliquote contributive, il massimale e minimale di reddito per l'anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata, ovvero collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziando le aliquote contributive per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).
Per i Collaboratori e figure assimilate
L’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota contributiva e di computo è dall’anno 2018 pari al 33%. Sono in vigore inoltre le seguenti aliquote pari a:
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0,50%, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
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0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006;
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0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, illustrata nella circolare n. 122/2017.
Riepilogando nella Tabella seguente, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2019 sono complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate
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Aliquote
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll |
34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll |
33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Per i Professionisti
A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale).
Sintetizzando nella Tabella:
Liberi professionisti |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Massimale e Minimale
Per l'anno 2019 il massimale di reddito è pari a € 102.543,00.
Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Per l'anno 2019 il minimale di reddito è pari a € 15.878,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
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€ 4.083,82 (di cui € 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%;
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€ 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
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€ 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo
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Aliquota
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Contributo minimo annuo
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€ 15.878,00
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24%
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€ 3.810,72
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€ 15.878,00
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25,72%
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€ 4.083,82 (IVS € 3.969,5)
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€ 15.878,00
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33,72%
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€ 5.354,06 (IVS € 5.239,74)
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€ 15.878,00
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34,23%
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€ 5.435,04 (IVS € 5.239,74)
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