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Monitoraggio fiscale: attività finanziarie detenute all'estero nel 2016



Lettere di compliance inviate ai contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, attività finanziarie detenute all’estero nel 2016; Provvedimento del 12.07.2019 n. 247672


Al fine di promuovere il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all’estero, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere, l’Agenzia delle entrate individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti con possibili anomalie dichiarative per l’anno d’imposta 2016.

A seguito di questa attività di analisi, l’Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, ovvero ai contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2016, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere, offrendo così al contribuente la possibilità di ravvedersi, pagando sanzioni ridotte.

Lo ha stabilito l'Agenzia con Provvedimento del 12 luglio 2019 n. 247672

Oggetto della comunicazione

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

  1. codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
  2. numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  3. codice atto;
  4. descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
  5. possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
  6. istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
  7. invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
  8. modalità per richiedere ulteriori informazioni, rivolgendosi agli Uffici della Direzione Provinciale più vicina.

I contribuenti possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.


Fonte: Agenzia delle Entrate