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Antiriciclaggio: arrivano le nuove regole in Gazzetta Ufficiale



Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 125/2019 che recepisce, nel nostro ordinamento, la cosiddetta V Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 Ue).


Pubblicato in GU del 26.10.2019 n. 252, il D.Lgs. n. 125/2019, contenente modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo in oggetto entreranno in vigore il 10 novembre 2019.

La nuova disciplina, prevede misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare, in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi.

Tra queste, viene previsto che, nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231 (ovvero adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale):

  1. acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
  2. acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;
  3. acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
  4. acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;
  5. assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensita' dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

Fonte: Gazzetta Ufficiale