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DPCM Coronavirus 1.3.2020: nuovi elenchi zone di allerta



Nuove misure del Governo nel DPCM 1 marzo 2020 che sostituisce il precedente. Zone di allerta leggermente modificate. Smart working semplice in tutta Italia


Il Governo ha emanato ieri  1 marzo un   un nuovo DPCM con ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus , in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23  febbraio 2020, n. 6. 

Le disposizioni producono il  loro  effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020. Dalla stessa data cessano di produrre effetti il decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonche' il decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresi'  di  produrre effetto ogni ulteriore  misura  anche  di  carattere  contingibile  eurgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

Per i Comuni della zona rossa  Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia;  Terranova dei Passerini, Vo' -  resta il divieto di accesso e uscita  e le limitazioni a tutte le attività non essenziali  già in vigore . 

La zona gialla con chiusura delle scuole   e limitazioni  diversificate  alle attivita  e eventi pubblici ( manifestazioni sportive e culturali, culto religioso, prove di concorso , udienze tribunali ecc)   è ora delimitata alle seguenti : 

Regioni:      a) Emilia-Romagna;       b) Lombardia;       c) Veneto  e  Province di        a) Pesaro e Urbino;        b) Savona.(Allegato 2)

 Province:      a) Bergamo;      b) Lodi;      c) Piacenza;       d) Cremona. (Allegato 3).

Le attività commerciali e di somministrazione cibi e bevande devono essere organizzate in modo da limitare gli assembramenti e  la vicinanza delle persone a meno di un metro . Le aziende di trasporto pubblico devono assicurare igienizzazione straordinaria dei mezzi. 

In tema di  smart working  (Legge 81/2017)  si amplia  la possibilita di lavoro agile in forma semplificata , per tutta la durata dell'emergenza, in tutta Italia  quindi  con accordi  individuali  senza forma scritta e comunicazione  al Ministero del lavoro in forma di autocertificazione . Gli obblighi di informativa  di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  comunicazione  sugli obblighi di sicurezza sul lavoro ) sono assolti in  via telematica (quindi con semplice e -mail al  dipendente)   anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall'INAIL .

 


Fonte: Gazzetta Ufficiale