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Contributo a fondo perduto COVID-19: i chiarimenti dell'Agenzia



Tutti i passi da seguire e le condizioni da verificare per accedere al contributo a fondo perduto del Dl Rilancio, nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13.06.2020 n. 15


Tutti i passi da compiere per ottenere il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”, nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate pubblicata il 13 giugno 2020 n. 15, che qui alleghiamo.

L’agevolazione è stata introdotta dall'art. 25 del Dl Rilancio con la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

Ricordiamo che l’agevolazione spetta esclusivamente agli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo o reddito agrario, titolari di partita Iva con ricavi e/o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, per un ammontare determinato applicando una specifica percentuale a un importo calcolato, quando il soggetto riscontra che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 di quello registrato nello stesso mese 2019.

In merito ai soggetti beneficiari, nella circolare in oggetto, l’Agenzia specifica che l’accesso al contributo è aperto anche:

  • alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa
  • e, a determinate condizioni, illustrate nella circolare, alle società tra professionisti
  • i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

Spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.
Questo lo si evince dalla disposizione di chiusura, contenuta nel comma 2 dell'art. 25, finalizzata a stabilire che il contributo non spetta, tra l’altro, ai soggetti i cui redditi sono "unicamente" riconducibili allo status di "lavoratore dipendente".

Ne consegue che, le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso.

Ciò vale anche nel caso di soci lavoratori dipendenti. Pertanto, ad esempio, nell’ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di dipendenti della medesima, quest’ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, sussistendone gli ulteriori requisiti.Tali considerazioni valgono anche nell’ipotesi di un soggetto persona fisica che esercita un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolaredi reddito agrario) e che contestualmente abbia lo status di pensionato.


Fonte: Agenzia delle Entrate