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Anticipo TFR-TFS: pubblicato il DPCM



DPCM 51-2020 : Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. In vigore dal 1 luglio 2020


In G.U. n. 150 del 15 giugno 2020 è stato  pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51 con il  Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Questa la lista dei contenuti e le principali indicazioni:

Art. 1  Oggetto
Art. 2:    Definizioni
Art. 3:  Ambito soggettivo (1. Possono chiedere, l'anticipo  TFS/TFR,   non   ancora   liquidato   dall'ente erogatore,  i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  nonche' il personale degli  enti  pubblici  di  ricerca,  cui  e'  liquidata la pensione in quota 100, ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto-legge 28 gennaio 2019  n.  4,  convertito  con  modificazioni ; i  soggetti  che  accedono,  o  che  hanno avuto accesso, prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  al  trattamento  di  pensione,  ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.)
Art. 4: Caratteristiche dell'anticipo TFS/TFR
Art. 5: Certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR ( 1. La domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR e' presentata dal richiedente all'ente erogatore. Per gli iscritti  alle  casse  previdenziali  gestite  dall'INPS  la  domanda  e'  presentata  secondo le modalita' indicate nell'apposita sezione del sito INPS. La  domanda on  line  puo'  essere  presentata  direttamente  dall'utente   ovvero  attraverso  enti  di  patronato  o  intermediari  dell'Istituto  stesso.   Le  amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalita' telematiche, la  procedura  di  presentazione   della   domanda   di   certificazione   del   diritto  all'anticipo TFS/TFR.    2. L'ente erogatore,  a  seguito  della  registrazione  al  portale  lavoropubblico.gov e della  compilazione  dell'apposita  rilevazione,  entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di  certificazione  del diritto all'anticipo TFS/TFR comunica al richiedente,  anche  con modalita' telematiche:      a) la certificazione  del  diritto  al  TFS/TFR  e  del  relativo  ammontare  complessivo,  oppure il il rigetto della domanda di certificazione,  qualora  non  sia  accertato il possesso dei requisiti  e c) l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore al  quale  indirizzare le  comunicazioni)
  Art. 6: Procedure per la domanda e erogazione dell'anticipo TFS/TFR (   1.  Il  richiedente  in  possesso  della  certificazione   presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con  le modalita' definite nell'Accordo quadro.  (..) La banca, entro quindici giorni  dalla  data  di  efficacia  del  contratto di cui all'articolo 7, provvede all'accredito  dell'importo  erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda  di  anticipo TFS/TFR).
Art. 7  Contratto di anticipo TFS/TFR 

Art. 8:  Casi di mancata accettazione    della domanda di anticipo TFS/TFR

 Art. 9:   Costituzione e modalita' di funzionamento   del Fondo di garanzia (  4. La garanzia del Fondo  copre  l'80%  dell'importo  dell'anticipo TFS/TFR.)
Art. 10:  Attivazione della garanzia del Fondo
 Art. 11: Surroga del Fondo di garanzia
 Art. 12:  Inefficacia della garanzia
Art. 13:  Operativita' della garanzia dello Stato

Art. 14: Estinzione anticipata
Art. 15:  Accordo quadro ( 1.  L'Accordo  quadro  definisce   il   tasso   di   interesse   da  corrispondere sull'anticipo TFS/TFR, i  termini  e  le  modalita'  di
adesione da parte della banca  e  le  modalita'  di  adeguamento  del  contratto in relazione all'adeguamento  dei  requisiti  pensionistici  alla speranza  di  vita  a i cui oneri  in  ogni  caso  rimangono  a  carico  del  richiedente, nonche' le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi  informativi.(...)  2. Resta salva la  facolta'  per  le  banche  aderenti  all'Accordo  quadro di applicare condizioni migliorative a favore del richiedente).

Art. 16:   Trattamento e sicurezza dei dati
Art. 17:  Disposizioni finali (  1. Il gestore - INPS - provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli  interventi del Fondo-  2. L'INPS e gli altri enti erogatori si adeguano alle  disposizioni  del presente decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore  dopo quindici giorni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana). 


Fonte: Gazzetta Ufficiale