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Misure contenimento Covid19: il testo del DPCM valido fino al 7 settembre 2020



Proroga delle misure di contenimento Covid-19, ecco il testo del Dpcm del 7 agosto 2020 pubblicato in GU n. 198 dell'8 Agosto 2020


Ecco il testo del DPCM approvato dal governo il 7 agosto 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 198 dell'8 agosto 2020 con le misure per il contenimento del Covid 19. Le misure sostanzialmente sono una proroga delle precedenti e sono valide  dal 9 agosto fino al 7 settembre 2020.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020.

A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

A decorrere dalla data del 15 agosto rirpenderanno i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana nel rispetto delle specifiche linee guida , validate dal Comitato tecnico-scientifico, del Capo del Dipartimento della protezione civile, 2020. 

Resta confermato che ripartiranno dal 1 settembre:

  • la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.
  • le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture.

Fonte: Governo Italiano