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Imposta sulle assicurazioni: nuovo Modello di denuncia annuale



Entro il 31 maggio le compagnie di assicurazione dovranno presentare la denuncia dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nell’anno precedente utilizzando il nuovo Modello


L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 29 aprile 2019 n. 107673, ha approvato il nuovo modello, con relative istruzioni e specifiche tecniche, che le compagnie di assicurazione dovranno utilizzare per presentare la denuncia dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nell’esercizio annuale precedente (articolo 9, legge 1216/1961). Il modello appena approvato dovrà essere utilizzato già a partire dalla denuncia 2019 per l’anno 2018, da trasmettere entro il prossimo 31 maggio.

Ricordiamo che gli assicuratori, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, sono tenuti a presentare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni. La suddetta denuncia deve essere presentata per via telematica entro il 31 maggio di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate.

Con la medesima denuncia, le imprese di assicurazione sono tenute inoltre a comunicare:

  • l’ammontare del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovuto sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi dell’art. 334 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
  • l’importo dei premi riguardanti i rami ”incendio”, “responsabilità civile diversi”, “auto rischi diversi” e “furto”, nonché l’importo dovuto per il Contributo al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura disciplinato dall’art. 18, comma 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
  • l’ammontare degli importi annualmente versati alle province mediante apposita procedura telematica, distinti per contratto ed ente di destinazione, ai sensi dall’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Sulla base della denuncia annuale, l’Ufficio provvede, entro il 15 giugno, alla liquidazione definitiva dell’imposta sulle assicurazioni e dei contributi sopra descritti, dovuti per l’anno precedente.


Fonte: Agenzia delle Entrate