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Distributori automatici: in arrivo lettere di compliance dall'Agenzia



Gli alert del Fisco in arrivo per i gestori di distributori automatici / vending machine che presentano anomalie riscontrate tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell’Amministrazione


Lettere di compliance in arrivo dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti dei contribuenti per i quali risultano anomalie, per l’anno 2018, relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici (vending machine).

L'Agenzia lo ha reso noto con Provvedimento del 13 giugno 2019 n. 195328, precisando che:

  • invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti che, sebbene risultino svolgere l’attività economica di Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, sulla base del codice ATECO 47.99.20, presente in Anagrafe tributaria, non hanno censito alcun distributore automatico, secondo le modalità previste;
  • altresì una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti che, pur avendo censito i propri distributori automatici, presentano ripetute anomalie relative alle trasmissioni dei dati effettuate.

Come regolarizzare l’errore o l’omissione e beneficiare della riduzione delle sanzioni

I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione, che riconoscano gli errori o le omissioni segnalati negli adempimenti di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, possono regolarizzare la propria posizione versando le sanzioni stabilite dall’articolo 2, comma 6, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, beneficiando delle riduzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

Qualora gli errori o le omissioni di cui sopra abbiano comportato anche errori o omissioni negli adempimenti dichiarativi IVA e nei versamenti dell’imposta, i contribuenti possono regolarizzare anche tali violazioni, mediante ravvedimento operoso, presentando la dichiarazione integrativa (ovvero l’eventuale dichiarazione omessa, entro novanta giorni dal 30 aprile 2019) e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione relativamente al fatto di non aver censito alcun distributore automatico, qualora ravvisino che l’attività economica effettivamente esercitata non corrisponde al codice ATECO dichiarato, devono provvedere alla variazione dello stesso e inserire il codice ATECO corretto nella prossima dichiarazione Redditi 2019.


Fonte: Agenzia delle Entrate