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Depositi Fiscali e regime IVA per benzina e gasolio: chiarimenti dell'Agenzia



Chiarimenti dell'Agenzia sulla nuova disciplina dei depositi fiscali e del regime Iva per benzina gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili, per contrastare l'evasione


La Legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) ha introdotto misure di contrasto all’evasione IVA, in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato, di cui agli articoli 23 e 8 del Testo Unico Accise, di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili.

In particolare, la nuova disciplina è finalizzata a contrastare condotte fraudolente riconducibili a crescenti flussi di prodotti energetici illecitamente immessi in consumo in Italia per finalità di autotrazione. Al riguardo, si ricorda che il deposito fiscale, disciplinato dal citato TUA in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di accisa, consente agli operatori economici di disporre di strutture ove custodire i prodotti nazionali e di provenienza comunitaria in sospensione da accisa, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale al consumo.

Le disposizioni in commento, pertanto, riguardano i depositi utilizzati solo per la custodia dei carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili e non quelli di produzione di cui all’articolo 23, comma 1, del TUA.

Le predette misure antifrode previste dalla Legge di bilancio 2018 “…influenzano indirettamente taluni profili legati al regime del deposito fiscale ed alla figura del destinatario registrato… per assicurare il versamento dell’IVA…”, disponendo che l’immissione in consumo da un deposito fiscale o l’estrazione da un deposito di un destinatario registrato dei prodotti, di cui al comma 937 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018, è subordinato al versamento diretto dell’IVA all’Erario, con modello F24 senza possibilità di compensazione.

Alla luce della novella legislativa, pertanto, i depositi in commento, pur non essendo depositi IVA, di cui all’articolo 50-bis del DL 30 agosto 1993, n. 331, ne assumono alcune caratteristiche mutuandone, seppure in parte, la relativa disciplina.

In relazione all’assolvimento dell’IVA, le nuove norme riguardano solo i casi in cui i carburanti per motori, rispettivamente immessi in consumo o estratti, sono di proprietà di soggetto terzo rispetto all’esercente l’impianto.
Sono, inoltre, previste deroghe al ricorrere delle quali le richiamate disposizioni non trovano applicazione, per cui i meccanismi di assolvimento dell’IVA restano quelli ordinari.

A seguito delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 7 agosto 2019 n. 18, che qui alleghiamo, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disciplina, in vigore dal 1° febbraio 2018, sui depositi fiscali e del regime Iva per benzina gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili.


Fonte: Agenzia delle Entrate