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Agricoltura e imprenditoria femminile: concessione di mutui agevolati



Pubblicato il decreto recante le misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura: iniziative ammissibili e agevolazioni concedibili


Pubblicato in GU n. 212 del 26.08.2020 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 9 luglio 2020, contenente misure a favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura. 

Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, come previsto dalla Legge di Bilancio 2020, con il decreto in oggetto sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati:

  • a un tasso pari a zero
  • della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, 
  • e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al 95% delle spese ammissibili

L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell'IVA, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive

Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a:

  1. iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi; 
  2. in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

Per quanto riguarda i progetti finanziabili, questi devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi

  1. miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attivita' agricole connesse; 
  2. miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali purche' non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea; 
  3. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura. 

I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro 24 mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.

Il Ministero stipula apposita convenzione con ISMEA, soggetto al quale sono demandate le attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, nonchè quelle di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.

ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalita' di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione e di revoca dei mutui agevolati. 

In assenza di osservazioni da parte del Ministero, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative che pubblicherà sul proprio sito istituzionale.


Fonte: Gazzetta Ufficiale