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Tutela brevettuale unitaria nell’Unione europea: in Gazzetta il Decreto



Modifiche ad alcuni articoli del codice della proprietà industriale relativi alla protezione brevettuale, pubblichiamo il Decreto legislativo del 19.02.2019 n. 18


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2019 n. 60 il decreto legislativo 19 febbraio 2019 n. 18, di attuazione della delega di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), per l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 relativo a una cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

Il decreto entrerà in vigore a partire dal 27 marzo 2019.

Il Decreto in oggetto apporta modifiche ad alcuni articoli del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 relativi alla protezione brevettuale, necessarie a seguito del mutato quadro legislativo dell'Unione europea, in particolare, all'introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con cd "effetto unitario'') negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui ai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 ed all'entrata in vigore dell'Accordo.

Quest'ultimo, in particolare, oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, istituisce una giurisdizione comune per tutti i paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché alle misure provvisorie e eautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo, come previsto dall'articolo 32 dell'Accordo.

Le modifiche al codice della proprietà industriale riguardano gli articoli:

  • 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo),
  • 58 (Trasformazione della domanda di brevetto europeo),
  • 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni),
  • 68 (Limitazioni del diritto di brevetto),
  • 70 (Licenza obbligatoria per mancata attuazione)
  • e 163 (Domanda si certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari).

E' altresì inserita, tra le disposizioni transitorie e finali del Capo VIII, dopo la sezione VI, la sezione VI-bis in materia di brevetto europeo comprendente l'articolo 245-his per garantire l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fmo alla data di entrata in vigore dell'Accordo e a quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all' autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, comma 3, dell'Accordo medesimo; cosi come attualmente previsto ali' articolo 56, comma 2, del codice che, per l'effetto, viene abrogato.


Fonte: Gazzetta Ufficiale