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Il Decreto Sblocca cantieri (DL 32/2019) diventa legge



Il Decreto Sblocca cantieri (DL del 18.04.2019 n. 32) รจ legge, pubblichiamo il testo del decreto coordinato con la legge di conversione n. 55 del 14.06.2019


Il Decreto Sblocca Cantieri diventa legge, pubblichiamo il testo del Decreto legge 32/2019 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.».

Il 13 giugno, la Camera, con 318 voti a favore e 236 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Approvato dal Senato) (C. 1898), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Il testo semplifica le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto anche dei risultati della consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Segnaliamo che in sede di conversione del Decreto sono stati rivisti i limiti per la nomina dell’organo di controllo / revisore nelle srl, con la modifica dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l'articolo 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

In particolare la modifica è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore. Più specificamente, rispetto al testo vigente dell'art. 2477 c.c., sono innalzate le soglie - di totale dell'attivo dello stato patrimoniale, di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l'esercizio - che non devono essere superate ai fini dell’esenzione dall’obbligo.

Secondo quanto specificato dal Governo la finalità dell’intervento dovrebbe essere quella di superare le criticità della misura introdotta nel codice della crisi di impresa per le società più piccole, in particolare con riferimento alle ripercussioni che potrebbero esserci tra le segnalazioni dovute dai revisori e gli affidamenti bancari delle PMI.

Le soglie sono così rideterminate:

  • il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è ampliato dagli attuali 2 milioni di euro a 4 milioni di euro;
  • i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono ampliati dagli attuali 2 milioni di euro a 4 milioni di euro;
  • il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio è ampliato dalle attuali 10 unità a 20 unità.

Sull'argomento leggi anche l'articolo Sblocca cantieri: aumentate le soglie per la nomina sindaco o revisore


Fonte: Gazzetta Ufficiale