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Nuovi Indici sintetici di affidabilità (Isa): pronte le regole di applicazione



Definiti i punteggi dei livelli di affidabilità, a seguito dell’applicazione degli Isa, per poter accedere ai benefici premiali riconosciuti per il periodo d’imposta 2018


Con la pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019 n. 126200, definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa) per l’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 (previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Ricordiamo infatti che l’articolo 9-bis, comma 11 del DL 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA.

Ad esempio, elenchiamo alcuni benefici premiali riconosciuti ai contribuenti che presentano determinati livelli di affidabilità, definiti con il Provvedimento del 10.05.2019:

  • L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
    • 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2019;
    • 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2018.
  • L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
  • L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2019, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
  • L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
  • L’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018.
  • L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è riconosciuta ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2018.

Infine per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli Isa, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l’altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva.

Tanto premesso, per effettuare il versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), è utilizzato il codice tributo “6494”, come di seguito ridenominato:

  • “6494” denominato “ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA”.

già esistente, ridenominato con la Risoluzione n. 48/E sempre del 10 maggio 2019.

Infine, si precisa che il codice tributo suddetto è utilizzabile anche per il versamento integrativo dell’IVA dovuto per l’adeguamento del volume d’affari relativo agli anni d’imposta nei quali era applicabile la previgente disciplina in materia di studi di settore.

In Allegato:


Fonte: Agenzia delle Entrate