Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Retribuzioni minime INAIL 2019



Limiti retribuzioni minime 2019 e retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei premi assicurativi INAIL


L'istituto nazionale contro gli infortuni  sul lavoro ha pubblicato la circolare n. 11 2019 con gli importi delle retribuzioni minime ai fini del calcolo dei premi INAIL .

In particolare vengono riepilogati  le procedure di calcolo previste per determinare i premi assicurativi INAIL e gli importi  relativi alle diverse categorie di lavoratori dipendenti ( 9 allegati) 

Si ricorda che  il premio INAIL si calcola sulla moltiplicando il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata pere l’ammontare delle retribuzioni. La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

  • retribuzione effettiva;
  •  retribuzione convenzionale;
  •  retribuzione di ragguaglio

Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.  

Per l’anno 2019, il limite minimo di retribuzione  giornaliera è uguale a euro 48,74, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni  lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2019 di euro 513,01 mensili.
Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti  minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell’allegato 1.
Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi  limiti adeguati, se inferiori, a euro 48,74.
Sono comunque escluse da detto adeguamento al minimale giornaliero le  retribuzioni riportate al  paragrafo 1.3.

Limite minimo giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti 2019

giornaliero

48,74€

mensile

1.267,24 €

 

 

 

 

 

 

L'indice completo della circolare è il seguente:

1.1 Retribuzione effettiva - minimale giornaliero per la  generalità dei lavoratori dipendenti

1.1.1 Minimale contrattuale
1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera
1.2 Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita
1.3 Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero
1.3.1 Operai agricoli
1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche eprevidenziali
1.3.3 Assegno o indennità di disponibilità corrisposta ai
disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro,
rimboschimento e sistemazione montana
1.3.4 Indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro intermittente
1.4 Retribuzioni convenzionali
1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera
1.4.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge  413/1984)
1.4.4 Lavoratori a domicilio
1.5 Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto  ministeriale
1.5.1 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari
al minimale di rendita
1.5.2 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis codice civile
1.5.3 Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non  cooperative - di cui alla legge 84/1994
1.5.4 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
1.5.5 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, art. 2
1.5.6 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionaligiornaliere stabilite a livello provinciale
1.6 Retribuzioni convenzionali stabilite con legge
1.6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
1.6.2 Lavoratori con contratto part time
1.6.3 Lavoro ripartito
1.6.4 Lavoratori dell’area dirigenziale
1.7 Retribuzione di ragguaglio
1.8 Lavoratori parasubordinati
1.9 Sportivi professionisti dipendenti
2. SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.
Premessa
2.1 Titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati  a imprenditore artigiano
2.2 Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in  cooperative e organismi associativi di fatto
2.3 Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive  soggette all’obbligo assicurativo
2.4 Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne  (legge 13 marzo 1958, n. 250)
2.5 Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e  grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche od  esercitazioni pratiche o di  lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5)
2.6 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni  ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnicoscientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)
2.7 Candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima  dell’espatrio (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)
2.8 Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei  corsi
2.9 Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
2.10 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione  professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli  istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)


Fonte: Inail