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Microbirrificio: riduzione dell'aliquota di accise per la birra prodotta



Riduzione dell’aliquota di accisa nella misura del 40% per i microbirrifici, Decreto del Mef del 4 giugno 2019


I microbirrifici, ovvero i birrifici indipendenti con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri che, beneficeranno, per la birra ivi prodotta, di una riduzione dell’aliquota di accisa nella misura del 40 per cento di cui all’articolo 35 del D.Lgs n. 504/95, lo stabilisce il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 4 giugno 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 4 giugno 2019, che qui alleghiamo.

Sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici e nelle piccole birrerie nazionali, è applicata, al momento dell'immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dai predetti impianti, l'aliquota ridotta di accisa qualora, nell'anno solare in corso, la produzione dell'impianto non risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.

L'esercente il microbirrificio e l'esercente la piccola birreria nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentano, tramite PEC, all'Ufficio competente, una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all'anno precedente, il volume della birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino.

Cosa fare per attivare un microbirrificio

Il soggetto che intende attivare un microbirrificio presenta all'Ufficio competente apposita istanza contenente le seguenti indicazioni:

  1. la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalita' del titolare o del rappresentante legale o negoziale nonche' il proprio indirizzo di PEC alla quale si intende ricevere ogni comunicazione da parte dell'Ufficio competente;
  2. il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui e' ubicato l'istituendo microbirrificio, nonche' i relativi contatti telefonici;
  3. la descrizione dei processi di lavorazione, delle apparecchiature produttive installate nel microbirrificio e degli impianti di condizionamento, nonche' la potenzialita' produttiva dei singoli impianti e quella complessiva del microbirrificio;
  4. la descrizione e le caratteristiche degli impianti per la produzione e l'acquisizione di energia;
  5. la capacita' dei serbatoi destinati al contenimento del mosto, degli altri semilavorati e della birra non condizionata nonche' il quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere, nel magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo;
  6. la descrizione degli strumenti installati per la misurazione del mosto e quelli necessari per la determinazione del grado-Plato;
  7. la quantita' annua stimata di birra condizionata che intende realizzare nel microbirrificio.

All'istanza sono allegati:

  1. la planimetria del deposito fiscale dalla quale risulti, in particolare, la delimitazione dei luoghi destinati allo svolgimento dell'attivita' di produzione e condizionamento della birra evidenziando, all'interno, l'area destinata a magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo dall'accisa, le apparecchiature, gli impianti e i serbatoi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);
  2. le tabelle di taratura dei serbatoi di cui al comma 1, lettera e);
  3. la documentazione tecnica inerente agli strumenti di misura di cui al comma 1, lettera f);
  4. l'elenco dei tipi di birra che i soggetti intendono produrre, e per ciascun tipo di birra, l'indicazione della relativa ricetta, recante le quantita' di materie prime, inclusa l'acqua, necessarie per una cotta, la resa percentuale media di lavorazione come rapporto tra il mosto realizzato e la birra prodotta, nonche' il relativo grado-Plato atteso, espresso in frazioni di 5 decimi di grado;
  5. una dichiarazione con la quale l'istante attesta che il proprio microbirrificio risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio e che lo stesso utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui.

Nel medesimo decreto vengono, inoltre, stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis del citato articolo 35, con particolare riguardo all’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti in questione.

Tenuta della contabilità dei microbirrifici

Gli esercenti microbirrifici redigono e custodiscono i seguenti registri:

  1. un registro di carico e scarico delle materie prime amidacee introdotte nel deposito e successivamente avviate alla produzione della birra;
  2. un registro (conforme al modello di cui all'Allegato I al presente decreto) del mosto ottenuto per ciascuna cotta, quale risulta dalle letture del relativo misuratore, con indicazione della relativa ricetta e, separatamente, del quantitativo di acqua impiegata per ogni ciclo di sanificazione della caldaia e degli impianti, effettuato successivamente alla cotta;
  3. un registro della birra condizionata (conforme al modello di cui all'Allegato II al presente decreto) che riporti, in relazione al carico, i quantitativi e il tipo di birra condizionata e, in relazione allo scarico, i quantitativi di birra condizionata estratti, dal deposito fiscale, per essere immessi in consumo nel territorio nazionale nonche' tutti gli altri dati riportati nel medesimo modello. Il predetto registro riporta altresi' le rimanenze contabili giornaliere. I soggetti di cui all'art. 3, comma 5, nello stesso registro annotano in caso di trasferimento di birra in regime sospensivo verso altri Paesi dell'Unione europea, il codice unico di riferimento amministrativo del documento elettronico di cui al regolamento (CEE) n. 684/2009, della Commissione del 24 luglio 2009 ovvero, in caso di esportazione, l'indicazione dell'inerente dichiarazione doganale; i medesimi soggetti contabilizzano l'ammontare delle cauzioni relative alle singole spedizioni, tenendo in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate e riportano, a conclusione della circolazione, gli estremi della convalida della nota di ricevimento.

I registri sono numerati progressivamente e, prima del loro uso, sono vidimati dall'Ufficio competente. I registri possono essere predisposti in modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate.

Le registrazioni sulle scritture contabili sono effettuate entro il giorno successivo a quello in cui avvengono le relative operazioni.

Gli esercenti microbirrifici redigono almeno una volta l'anno:
a) l'inventario fisico delle materie prime, del mosto e della birra, condizionata e non ancora condizionata;
b) il bilancio di materia con l'indicazione delle rese di lavorazione;
c) il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili impiegati.


Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze