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Processo tributario telematico: modalità operative delle notifiche PEC



Notifiche valide e tempestive per il mittente, se entro le ore 23,59 del giorno di scadenza, è generata la ricevuta di accettazione; ecco i chiarimenti del Mef nella Circolare 1/DF del 04.07.2019


Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019 riguardante il processo tributario telematico obbligatorio, con la quale illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali, a seguito dell’introduzione delle disposizioni contenute nell’articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018,  in materia di giustizia tributaria digitale.

In particolare viene precisato che si considerano valide e tempestive per il mittente le notifiche eseguite tra le ore 21 e le ore 24,00 del giorno di scadenza se entro le ore 23,59 di quel giorno è generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario opera il differimento al giorno successivo del momento perfezionativo della notifica stessa.

Reperibilità degli indirizzi PEC

Gli atti redatti con gli standard previsti dalle regole tecniche sono notificati all’indirizzo PEC del destinatario risultante dagli elenchi pubblici indicati nell’art. 7 del Regolamento n. 163/2013, la circolare infatti ricorda che, nel processo tributario, la PEC è reperibile nei seguenti pubblici elenchi:

  • INI-PEC: indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 6-ter del CAD, la consultazione non necessita di alcuna autenticazione e può essere effettuata al seguente link https://www.inipec.gov.it;
  • IPA: indice nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di cui all’art. 6-ter del CAD, anche qui la consultazione non necessita di alcuna autenticazione e può essere effettuata al seguente link https://www.indicepa.gov.it.

Per quanto concerne gli indirizzi PEC degli enti impositori e dei soggetti della riscossione l’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) è il solo elenco utilizzabile ai fini della notifica degli atti del processo tributario. Pertanto, non risulta applicabile l’elenco delle amministrazioni pubbliche gestito dal Ministero della giustizia prevista dall’art. 16, comma 12, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012.

Situazione diversa si ha, invece, per l’Avvocatura dello Stato, che difende ex lege lo Stato e molti enti pubblici, sia in qualità di contribuenti che di enti impositori.
In tal caso, considerata la peculiare natura della predetta Avvocatura, non assimilabile né ad un ente impositore né ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, si ritiene opportuno fare riferimento agli indirizzi PEC presenti nel “Registro delle PA”, previsto dall’articolo 16, comma 12, dello stesso D.L. 179/2012, che sono anche consultabili sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato al seguente link: https://www.avvocaturastato.it/pec/pro_civile.

Si ritiene, comunque, necessario che tutti gli enti impositori e della riscossione, nell’ambito delle istruzioni poste sul retro dell’atto impositivo o di riscossione, indichino l’indirizzo PEC al quale devono essere notificati eventuali ricorsi avverso detti atti. Tale raccomandazione risulta conforme ai principi contenuti nell’articolo 7 dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000, laddove si prevede che gli atti degli enti impositori e della riscossione devono indicare con chiarezza le modalità e i termini per l’impugnazione degli stessi.


Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze