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Rimborso accise sul gasolio da autotrazione consumato nel 1° trimestre 2020



Dal 1° al 30 aprile 2020 invio della dichiarazione per fruire dei benefici fiscali sui consumi di gasolio del 1° trimestre 2020, in caso di difficoltà, possibile l'invio entro il 30.06.2020


Per quanto attiene ai consumi di carburante effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020.

Tuttavia quest'anno, considerata la situazione di emergenza sanitaria da Coronavirus, gli interessati che dovessero incontrare difficoltà a trasmettere la domanda, potranno adempiere all'obbligo di invio per esercitare il proprio diritto al rimborso fino al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (secondo quanto disposto dall'articolo 62, comma 6, DL n. 18/2020).

Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 23.03.2020 n. 93399 che qui pubblichiamo.

Modalità di presentazione della dichiarazione

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre2020) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2020.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, si ricorda che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea (qui in allegato in formato .xls e in formato .odt) e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

  1. per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  2. per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
    Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/uffici-dogane.
  3. per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).

Importo rimborsabile

La misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro:

  • 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020.

Ricordiamo che l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.


Fonte: Agenzia delle Dogane