Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Decreto Natale pubblicato in GU: le regole per spostamenti e attività commerciali



Le restrizioni per le festività natalizie e nuovo contributo a fondo perduto per servizi di ristorazione, introdotti dal DL del 18.12.2020 n. 172: ecco il testo coordinato


Il Decreto Natale è legge. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, la legge di conversione del 29 gennaio 2021 n. 6 del Decreto Natale (DL del 18.12.2020 n. 172). In allegato:

Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, il Decreto legge del 18.12.2020 n. 172 ha introdotto ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, stabilendo che nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio tutta Italia sarà:

  • Zona Rossa nei giorni prefestivi e festivi
  • Zona Arancione nei giorni feriali

Vediamo nel dettaglio.

Le misure da applicare nei giorni in Zona Rossa

Nei festivi e prefestivi compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutta Italia sarà in Zona Rossa (si applicano le misure di cui all'articolo 3 del dpcm del 03.12.2020) e saranno vietati gli spostamenti tra regioni, in particolare:

  • nei giorni 24 - 25 - 26 - 27 e 31 dicembre
  • nei giorni 1 - 2 - 3 - 5 - 6 gennaio

gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, necessità e salute. È tuttavia consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata (visita ad amici o parenti), ubicata nella stessa regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per quanto riguarda le attività, in questi giorni ci sarà la chiusura:

  • degli esercizi commerciali
  • dei centri estetici
  • dei Bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio)

restano aperti:

  • supermercati
  • negozi di beni alimentari e di prima necessità
  • farmacie e parafarmacie
  • edicole
  • tabaccherie
  • lavanderie
  • parrucchieri e barbieri

le chiese e i luoghi di culto fino alle 22.00 per le funzioni religiose

Le misure da applicare nei giorni in Zona Arancione

Nei giorni feriali compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutta Italia sarà in Zona Arancione (si applicano le misure di cui all'articolo 2 del dpcm del 03.12.2020), in particolare:

  • nei giorni 28 - 29 - 30 dicembre
  • e il 4 gennaio 

gli spostamenti sono consentiti all'interno del proprio comune, senza giustificare il motivo, ma sono altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Per quanto riguarda le attività, in questi giorni rimarranno chiusi:

  • Bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio)

i negozi restano aperti fino alle 21.00.

Immediato ristoro per ristoranti e bar

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati da queste nuove misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (al 19 dicembre 2020), hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto e spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. 

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.  


Fonte: