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Regime speciale per lavoratori impatriati: i chiarimenti dell'Agenzia



L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sul regime speciale per lavoratori impatriati con la Circolare del 28.12.2020 n. 33


Il regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano. 

Il regime agevolativo in esame è stato oggetto di alcune modifiche normative apportate dal Decreto Crescita, che hanno ridefinito i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero, dal periodo di imposta 2020). Tra le novità più importanti, si segnala:

  • l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50 al 70 per cento 
  • e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste dalla legge.

Con il successivo Decreto Fiscale, nell’intento di superare la disparità di trattamento tra i soggetti che avessero trasferito la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 3 luglio 2019 (ovvero dal periodo di imposta 2020) e i soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni già disposte dal Decreto Crescita nei confronti dei lavoratori che avessero trasferito in Italia la residenza fiscale dal 2020.

Con la Circolare Agenzia delle Entrate del 28.12.2020 n. 33 l'Agenzia fornisce chiarimenti in relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento: 

  • ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione,
  • ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile
  • all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, 
  • alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale de qua.

Infine, per gli aspetti di carattere generale, non oggetto di modifica ad opera dei citati atti normativi, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017.


Fonte: Agenzia delle Entrate