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Decreto trasparenza in GU: comunicazioni obbligatorie dal 13.8



Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 104 2022 che prevede nuovi obblighi per i datori di lavoro in recepimento della direttiva europea 2019/1152


E' stato pubblicato in GU n. 176 del 29.7.2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104  di  "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa  a  condizioni  di  lavoro  trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

Entra in vigore il 13 agosto 2022.

Il provvedimento,sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  dei lavoratori e datori di lavoro, dà attuazione alla disciplina  attualmente vigente nell'Unione, nell'ambito del diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di  lavoro  e  sulle  condizioni  di  lavoro e la  relativa  tutela. 

Nello specifico i datori di lavoro sono tenuti a:

  1.  fornire  ai lavoratori le informazioni specificate dal decreto  forma digitale o cartacea 
  2. conservare copia delle informazioni fornite per 5 anni

D.lgs. Trasparenza: a chi si applicano gli obblighi di comunicazione

L'obbligo si applica ai  seguenti  rapporti  e contratti di lavoro: 

    a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo,  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  anche  a   tempo  parziale; 

    b) contratto di lavoro somministrato; 

    c) contratto di lavoro intermittente; 

    d) rapporto di  collaborazione  con  prestazione  prevalentemente personale  e  continuativa  organizzata  dal   committente   di   cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n. 81; 

    e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa  di  cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile; 

    f) contratto  di  prestazione  occasionale  di  cui  all'articolo 54-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

 ai  rapporti  di  lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  a  quelli  degli enti pubblici economici. 

    a) ai lavoratori marittimi e ai  lavoratori  della  pesca,  fatta salva la disciplina speciale vigente in materia; 

    b) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni  di  cui agli articoli 10 e 11. 

Sono esclusi dall'applicazione 

    a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V  del codice civile e quelli di  lavoro  autonomo  di  cui  al  decreto  legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purche' non integranti  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

    b) i rapporti di lavoro caratterizzati  da  un  tempo  di  lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. 

    c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; 

    d) i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del  datore  di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il  terzo grado, che siano con lui conviventi; 

    e)  i  rapporti   di   lavoro   del   personale   dipendente   di  amministrazioni  pubbliche  in  servizio  all'estero,   limitatamente  all'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  152

    f) i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo  3  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  relativamente  alle disposizioni di cui al Capo III del  decreto. 



Fonte: Gazzetta Ufficiale