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Interpello nuovi investimenti: il punto dell'Agenzia



L'Agenzia fa il punto sull'istituto dell’interpello sui nuovi investimenti, che imprese nazionali ed estere, possono utilizzare al fine di ottenere una risposta del Fisco in merito


Con una nuova Circolare del 28 marzo 2023 n. 7, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per le imprese, nazionali ed estere, che intendono utilizzare l’interpello nuovi investimenti ed ottenere una risposta del Fisco sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia.

Rispetto all’interpello previsto dall’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo «Statuto dei diritti del contribuente», che rappresenta il modello generale di riferimento, l’interpello sui nuovi investimenti offre nuove modalità di interlocuzione, volte a fornire certezza preventiva nella misura in cui:

  • si prefigge di creare un rapporto “dedicato” tra l’investitore e un unico interlocutore all’interno dell’Agenzia delle entrate. Detto rapporto si sostanzia nella gestione diretta, da parte dell’Ufficio competente, di qualsiasi criticità di ordine fiscale derivante dallo sviluppo del business plan, anche, eventualmente, nelle fasi successive a quella di prima implementazione dello stesso (c.d. vis attractiva);
  • ha un ambito applicativo più esteso, in quanto, da un lato, non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da obiettive condizioni di incertezza (interpretativa o qualificatoria) e, dall’altro, è espressamente prevista la possibilità che sia resa risposta anche a tematiche (tra cui, in particolare, quella della sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che sono ordinariamente escluse dall’ambito delle istanze di interpello statutario; 
  • è soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte dell’Agenzia delle entrate, potendo quest’ultima procedere a una revisione della risposta resa (o desunta per effetto del formarsi del silenzio-assenso) solo nell’ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto, con le precisazioni svolte infra al paragrafo 8;
  • rende più solido il rapporto col contribuente, anche prevedendo meccanismi di coordinamento tra le varie strutture competenti nelle diverse fasi (ai sensi degli articoli 6, commi 2 e 3, e 7 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 110 del 12 maggio 2016; di seguito, “Decreto attuativo”) prevedendo, in particolare, che nelle successive fasi concernenti le verifiche e i controlli sia sempre assicurato un confronto tra le strutture territoriali e l’Ufficio centrale che ha reso la risposta.

Con la Circolare n. 25 del 2016, l’Agenzia delle entrate aveva fornito i primi chiarimenti in relazione all’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti, tenendo conto anche delle disposizioni di attuazione previste dal Decreto attuativo. 

Con la presente Circolare, vengono forniti nuovi chiarimenti che tengono conto della casistica affrontata nei primi anni di operatività dello stesso e della conseguente necessità di aggiornare le indicazioni di prassi già fornite, tenendo conto altresì conto dei contributi e delle proposte pervenute a seguito della pubblica consultazione avviata per l’aggiornamento degli indirizzi interpretativi forniti dalla richiamata Circolare n. 25/E. .

Viene così fatto il punto sulla procedura da seguire con particolare attenzione a:

  • Nozione di Investimento rilevante
  • Ricadute occupazionali
  • Preventività dell'istanza di Interpello sui nuovi investimenti
  • Rapporti con altri strumenti di tax compliance
  • Termini per la risposta
  • Documentazione da allegare
  • Variazione dei presupposti di accesso alla procedura

Fonte: Agenzia delle Entrate