Testo modificato dall' articolo 99, comma 2, del D.Lgs. n.270 dell' 8 luglio 1999 (G.U. n.185 del 9 agosto 1999)
Art. 237. Liquidazione coatta amministrativa.
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228 e 229, e 230.
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Testo previgente Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa.
Articolo 237 (Liquidazione coatta amministrativa)
1. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 228 e 229, ai creditori le disposizioni degli artt. 232 e 233 e all'imprenditore le disposizioni degli artt. 220 e 226.