Testo invariato dal D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006
(Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006, n.12, S.O. n. 13)
Capo IV - Disposizioni di procedura Articolo 240 (Costituzione di parte civile)
1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.