Archivio per Categorie
« Ultime Notizie »
Archivio per Anno
Depositario libri contabili: come cessare l'incarico se l'ex cliente non provvede

Con la Circolare n 9 del 2 maggio le Entrate, tra l'altro riepilogano le regole per la Comunicazione di cessazione del depositario delle scritture contabili presentabili in presenza di inerzia del cliente.

A tal proposito l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 198619 del 17 aprile con relativi:

con le regole per esercitare la possibilità da parte del depositario di cessare con istanza il proprio incarico, qualora l'ex cliente non abbia provveduto, recente novità della riforma fiscale.

La comunicazione, in particolare, è predisposta e trasmessa dal depositario esclusivamente mediante la procedura web che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Il provvedimento prevede che, al termine della procedura sia rilasciata un’attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico di depositario.

Cessazione depositario libri contabili: il modello per provvedere

Con il provvedimento in oggetto le entrare hanno pubblicato le regole operative per questa novità della riforma fiscale.

La comunicazione è predisposta e trasmessa esclusivamente mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di cui a breve la stessa agenzia darà notizia con avviso.

La comunicazione è trasmessa dal depositario dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione del relativo incarico, qualora il cliente depositante non abbia già provveduto alla variazione. 

Attenzione la comunicazione può essere effettuata esclusivamente dopo aver informato il cliente depositante, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che il depositario effettuerà la comunicazione all’Agenzia delle entrate. 

In fase di compilazione della comunicazione, l’Agenzia delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute e, in caso di esito positivo, rilascia una attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico di depositario. 

A decorrere dalla data di rilascio dell’attestazione di cessazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti sopra indicati si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante

La comunicazione e la attestazione sono messe a disposizione del depositario e del cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data di disponibilità della procedura web: dalla predetta data potranno essere trasmesse anche le comunicazioni riferite alle cessazioni di incarico avvenute dal 13 gennaio 2024.  

Cessazione depositario libri contabili: regole 2024

Il Decreto Legislativo semplificazioni tributaria ( in GU n 9 del 12 gennaio) tra l'altro contiene l'importante novità riguardante la procedura telematica per comunicazione incarico di depositario delle scritture contabili.

Nel dettaglio, viene modificato l’articolo 35 del decreto Iva recependo le raccomandazioni del CNDCEC.

Se il cliente (divenuto ex cliente) non provvede in 30 giorni, il depositario nei successivi 60 giorni, dopo aver avvisato il contribuente con Pec o raccomandata, può provvedere in proprio comunicando telematicamente la cessazione dell’incarico, che inserita anche nel cassetto fiscale del cliente cessato. 

Da tale momento si presume che il luogo di conservazione sia il domicilio fiscale del contribuente.

In particolare la novità in vigore grazie al decreto semplificazioni che attua la Riforma Fiscale in corso, prevede che all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 

«3-bis.Nel caso di  variazione del  luogo in  cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e  i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a  terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta  giorni  dalla  scadenza  del termine   ivi previsto il depositario  avvisa  il contribuente,  mediante  posta  elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto l'onere comunicativo  di  cui  al  precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di  tale comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere  dalla  data  di invio di quest'ultima comunicazione, il  luogo di  conservazione  si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da  emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di  trasmissione telematica alla medesima Agenzia.

La comunicazione di cui  al primo periodo è resa disponibile al soggetto passivo nella  propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.»

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-04
CIN nazionale affitti brevi: avvio entro settembre

La Commissione politiche del turismo della Conferenza delle Regioni e Province autonome, presieduta dal coordinatore Daniele D’Amario ha espresso parere positivo sul decreto in materia di interoperabilità delle banche dati delle strutture ricettive, predisposto dal ministero del Turismo, provvedimento atteso ai fini della operatività del Codice CIN nazionale di recente introduzione.

Dalle indiscrezioni si apprende anche che l’accordo sarà formalizzato nel mese di maggio e si darà seguito ad una fase di sperimentazione del nuovo meccanismo.

In sintesi il grande archivio nazionale, prevederà che ad ogni struttura sarà associato un codice identificativo. Il Cin sarà un’evoluzione dei codici regionali, ai quali sarà aggiunto un suffisso.  Ci saranno 22 sistemi in grado di dialogare tra loro.

Il tutto dovrà essere operativo dal 1 settembre prossimo e anche da allora entreranno le nuove sanzioni per chi non adempie a quanto previsto. Scopo delle misure è ridurre l'evasione negli affitti brevi.

Ricordiamo che con un Avviso del 3 maggio il Ministero del Turismo ha specificato che la procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero del turismo, prevista dall’art. 13-ter del  DL n 145/2023 convertito in Legge n 191/2023 non è ancora entrata in esercizio.

Nelle more dell’attuazione, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza

Ricordiamo inoltre che, ai sensi del comma 15, art. 13-ter, dello stesso DL n 145 gli obblighi e le sanzioni in materia di CIN si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con le regole di attuazione a cui la commissione della conferenza regioni ha appena espresso parare favorevole. 

E' bene evidenziare che olre al CIN nazione per affiti brevi vi è parallelamente una Banca dati europea che da poco è stata regolamenta con l'approvazione di un provvedimento UE. In proposto leggi: Banca dati UE affitti brevi: come si coordina col CIN

CIN affitti brevi e turistici: che cos'è

La legge n 191 di conversione del DL n 145/2023  pubblicata in GU n 293/2023 collegato alla legge di bilancio 2024, ha previsto novità sul codice CIN per affitti brevi e locazioni turistiche.

Nel dettaglio si vuole introdurre un codice identificativo nazionale, CIN, per:

  • locazioni turistiche,
  • locazioni brevi,
  • attività turistico ricettive.

Il Codice identificativo nazionale (CIN) dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Al ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale.

La nuova norma ha l’obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.
Si prevede che, chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

Viene precisato che l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.
Attenzione al fatto che, è prevista l’automatica ri-codificazione come CIN dei codici identificativi specifici già assegnati da regioni, province autonome e comuni, qualora abbiano già attivato delle procedure di attribuzione per le stesse unità immobiliari e strutture soggette al CIN.

Affitti brevi e turistici: istanza del locatore per il CIN

Ai fini dell'attribuzione del CIN, il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva presenta, in via telematica, un’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.
 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attesta anche la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, e quando si gestiscono le unità immobiliari nelle forme imprenditoriali come sopra definite, anche dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente

I termini per la presentazione dell’istanza sono differenziati in relazione ad eventuali procedimenti in corso da parte dell’ente territoriale.
 Si prevedono inoltre degli obblighi quali:

  • l’esposizione del CIN all’esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici,
  • la sua indicazione in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. 

L’obbligatoria indicazione negli annunci è prevista anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici.

CIN Affitti brevi: sanzioni per chi non lo possiede o non lo espone

La novità normativa riguarda, in relazione ai nuovi obblighi su indicati un regime sanzionatorio ad hoc, che non si applica qualora un fatto ivi previsto sia sanzionato dalla normativa regionale. 

Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva o l’unità immobiliare locata, attraverso gli organi di polizia locale, provvede alle funzioni di controllo, verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative.
In particolare, il titolare di una struttura turistico-ricettiva priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. 

La mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione. 

Identica sanzione pecuniaria, accompagnata dall’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato, è prevista in caso di mancata indicazione del CIN negli annunci.

Quando l’attività è esercitata in forma imprenditoriale, è sanzionata sia l’assenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, che la mancata presentazione della SCIA.

Quest’ultima è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
 In ogni caso, la mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas nonché di estintori è punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Inotlre, con il fine di contrastare l’evasione nel settore, all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza il compito di effettuare, con le modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del CIN.
Infine si prevede che per le esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all’amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali.

Leggi anche: Locazioni brevi: la nozione di appartamento.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-04
Il Concordato Preventivo Biennale nelle società trasparenti

Accettando la proposta di Concordato Preventivo Biennale, il contribuente si obbliga a versare imposte e contributi calcolati sulla base imponibile concordata sul fisco, invece che in funzione dei redditi effettivamente conseguiti.

L’accordo, da effettuarsi preventivamente e che vincola per un biennio, può risultare favorevole o sfavorevole al contribuente, in base all’effettiva realizzazione di ricavi.

Per cui, può anche accedere che questi debba versare imposte e contributi su redditi che in realtà non ha conseguito.

Fonte:
Notizia del: 2024-05-03
Pagamenti rateali imposte 2024: chiarimenti ADE sulle nuove regole

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 9 del 2 maggio detta le istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale. 

Le stesse Entrate specificano che tra le novità chiarite con la circolare vi sono:

  • stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre, 
  • nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti.

In particolare, la Circolare n 9 è suddivisa in quattro paragrafi dedicati a:

  • semplificazioni relative al pagamento dei tributi,
  • razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, 
  • potenziamento dei servizi digitali 
  • periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti. 
Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-03
Brexit e rimborsi IVA: valgono le regole per i paesi UE

Con Risoluzione n 22 del 2 maggio le Entrate chiariscono alcune aspetti dei rimborsi IVA con il regno unito dopo la Brexit e a seguito dell'accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi IVA (articolo 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-03
Imposta sostitutiva controllate: le regole per il regime opzionale CFC

Le Entrate pubblicano il Provvedimento n 213637 del 30 aprile con disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC) con la definizione delle modalità applicative dell’opzione dell'imposta sostitutiva.

Ricordiamo che l’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, attuativo della delega fiscale, ha modificato la disciplina CFC di cui all’articolo 167 del TUIR, prevedendo nell’ottica di semplificare la verifica dei requisiti per l’applicazione della disciplina CFC, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna l’introduzione di un regime opzionale di tassazione alternativa. 

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-03

«« Torna Indietro