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Crediti transizione 4.0: da oggi disponibili i modelli per compensazione

Il MIMIT con un comunicato del 25 aprile ha annunciato che da oggi 29 aprile sono disponibili (dalle ore 12) sul sito del gestore GSE, i modelli per comunicare l'utilizzo in compensazione dei crediti 4.0.

Si avidenzia che si tratta di modelli allegati al DD del 24 aprile con le regole per la comunicazione.

Ricordiamo che questi crediti avevano dato adito a molto discutere nei giorni passati a seguito del blocco di alcuni codici tributo da parte delle entrate, blocco poi chiarito con una faq e alcune eccezioni. Facciamo il punto.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-29
Modello 730/2024: guida al prospetto familiari a carico

Il Modello 730/2024 contiene come ogni anno il prospetto "familiari a carico"


Nel prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per:

  • il coniuge, 
  • i figli o gli altri familiari a carico,

o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto.  Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.

Modello 730/2024: quali sono i familiari a carico

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Attenzione al fatto che nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2023 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Modello 730/2024: le detrazioni per i familiari a carico

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del Tuir.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.

Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più. 

Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta. 

Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.

Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli.

Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.

Modello 730/2024: compilare il prospetto figli a carico

Nel prospetto familiari a carico, i righi da 2 a 5 vanno compilati come segue.

Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio:

  • Colonna 1: barrare la casella ‘F1’ se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella ‘F’ per i figli successivi al primo.
  • Colonna 2: barrare la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare.
  • Colonna 3: barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’.
  • Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari a carico. Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all’estero.
  • Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico (‘12’ se il familiare è stato a carico per tutto il 2023). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2023, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto indicare ‘5’.
  • Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.
  • Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
  • Colonna 10 (n. mesi detrazione figli 21 anni o più): indicare 12 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il 2023. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio, per un figlio nato ad agosto 2002 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2023, indicare ‘5’. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2023, questa colonna non va compilata.

Infine nella Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”: indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’, ‘F1’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

 

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-29
IMU/IMPI 2024: nuovo modello di dichiarazione

Il MEF ministero delle finanze ha pubblicato sul proprio sito il Decreto datato 24 aprile che a breve verrà anche pubblicato in GU, con i nuovi modelli dichiarativi per:

  • IMU/IMPI 2024 (sostittutivo del precedente datato 2022)
  • IMU ENC 2024 (sostitutivo del precedente datato 2023).

Nel decreto vengono specificati i termini di presentazione dei modelli e rispettivamente:

  • la dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, deve essere presentata (a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
  • la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata (ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-29
Fondo Nazionale Turismo 2024: domande per ETS dal 30 aprile

Con avviso del 23 aprile il Turismo informa della possibilità di manifestare interesse per il contributo a valere sulla:

  • quota pari al 20% 
  • quota pari all'80%

delle risorse del fondo unico nazionale per il turismo 2024.

Vediamo tutte le regole.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-29
Dichiarazione IMU ENC: nuovo modello 2024

Viene pubblicato il Decreto 24 aprile del MEF, atteso ora in GU, con regole e modello per l'IMU degli enti non commerciali 2024: scarica qui il modello e le istruzioni.

Dichiarazione IMU ENC: invio telematico entro il 30 giugno 2024 

In particolare l'art 1 comma 2 del decreto prevede che ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono approvati, altresì, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), della medesima legge denominata “Dichiarazione IMU ENC”

La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata:

  • dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
  • che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto, che ne formano parte integrante. 

La dichiarazione telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. 

Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. 

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-29
Codice CIN locazioni: si parte dal 1 settembre

La Commissione politiche del turismo della Conferenza delle Regioni e Province autonome, presieduta dal coordinatore Daniele D’Amario ha espresso parere positivo sul decreto in materia di interoperabilità delle banche dati delle strutture ricettive, predisposto dal ministero del Turismo.

Dalle indiscrezioni si apprende anche che l’accordo sarà formalizzato nel mese di maggio e si darà seguito ad una fase di sperimentazione del nuovo meccanismo.

In sintesi il grande archivio in arrivo, prevederà che ad ogni struttura sarà associato un codice identificativo. Il Cin sarà un’evoluzione dei codici regionali, ai quali sarà aggiunto un suffisso. 

Ci saranno 22 sistemi in grado di dialogare tra loro.

Il tutto dovrà essere operativo dal 1 settembre prossimo e anche da allora entreranno le nuove sanzioni per chi non adempie a quanto previsto per ridurre l'evasione negli affitti brevi.

Ricordiamo che con un Avviso del 19 aprile il Ministero del Turismo specificava che la procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero del turismo, prevista dall’art. 13-ter del  DL n 145/2023 convertito in Legge n 191/2023 non è ancora entrata in esercizio.

Nelle more dell’attuazione, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza

Ricordiamo inoltre che, ai sensi del comma 15, art. 13-ter, dello stesso DL n 145 gli obblighi e le sanzioni in materia di CIN si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con le regole di attuazione a cui la commissione della conferenza regioni ha appena espresso parare favorevole. 

CIN affitti brevi e turistici: che cos'è

La legge n 191 di conversione del DL n 145/2023  pubblicata in GU n 293/2023 collegato alla legge di bilancio 2024, ha previsto novità sul codice CIN per affitti brevi e locazioni turistiche.

Nel dettaglio si vuole introdurre un codice identificativo nazionale, CIN, per:

  • locazioni turistiche,
  • locazioni brevi,
  • attività turistico ricettive.

Il Codice identificativo nazionale (CIN) dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Al ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale.

La nuova norma ha l’obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.
Si prevede che, chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

Viene precisato che l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.
Attenzione al fatto che, è prevista l’automatica ri-codificazione come CIN dei codici identificativi specifici già assegnati da regioni, province autonome e comuni, qualora abbiano già attivato delle procedure di attribuzione per le stesse unità immobiliari e strutture soggette al CIN.

Affitti brevi e turistici: istanza del locatore per il CIN

Ai fini dell'attribuzione del CIN, il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva presenta, in via telematica, un’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attesta anche la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, e quando si gestiscono le unità immobiliari nelle forme imprenditoriali come sopra definite, anche dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente

I termini per la presentazione dell’istanza sono differenziati in relazione ad eventuali procedimenti in corso da parte dell’ente territoriale.
Si prevedono inoltre degli obblighi quali:

  • l’esposizione del CIN all’esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici,
  • la sua indicazione in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. 

L’obbligatoria indicazione negli annunci è prevista anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici.

CIN Affitti brevi: sanzioni per chi non lo possiede o non lo espone

La novità normativa riguarda, in relazione ai nuovi obblighi su indicati un regime sanzionatorio ad hoc, che non si applica qualora un fatto ivi previsto sia sanzionato dalla normativa regionale. 

Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva o l’unità immobiliare locata, attraverso gli organi di polizia locale, provvede alle funzioni di controllo, verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative.
In particolare, il titolare di una struttura turistico-ricettiva priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. 

La mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione. 

Identica sanzione pecuniaria, accompagnata dall’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato, è prevista in caso di mancata indicazione del CIN negli annunci.

Quando l’attività è esercitata in forma imprenditoriale, è sanzionata sia l’assenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, che la mancata presentazione della SCIA.

Quest’ultima è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
In ogni caso, la mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas nonché di estintori è punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Inotlre, con il fine di contrastare l’evasione nel settore, all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza il compito di effettuare, con le modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del CIN.
Infine si prevede che per le esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all’amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali.

Leggi anche: Locazioni brevi: la nozione di appartamento.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-29

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