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Dichiarazione IMU ENC: nuovo modello 2024

Viene pubblicato in GU n 112 del 15 maggio il Decreto 24 aprile del MEF con regole e modello per l'IMU degli enti non commerciali 2024: scarica qui il modello e le istruzioni.

Dichiarazione IMU ENC: invio telematico entro il 30 giugno 2024 

In particolare l'art 1 comma 2 del decreto prevede che ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono approvati, altresì, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), della medesima legge denominata “Dichiarazione IMU ENC”

La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata:

  • dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
  • che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto, che ne formano parte integrante. 

La dichiarazione telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. 

Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. 

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-17
Stretta Superbonus: il Senato approva le novità

Il Senato ha approvato il DL Superbonus con 101 voti favorevoli e 64 contrari ora tocca alla Camera.

Il DL deve essere convertito entro il 28 maggio.

Tra le numerose novità ve ne sono due di grande rilievo, confermati:

  • la stretta per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi 
  • l'obbligo di spalmare in 10 anni le detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% per le spese sostenute dal 2024.

In proposito il CNI Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha espresso con comunicato stampa del 13 maggio il totale disappunto alle continue modifiche alla agevolazione che ormai non trova pace generando confusione negli operatori e nei cittadini. 

Viene specificato che:

  • si esprime forte disappunto per l’ennesima modifica alla norma che genera totale disorientamento in tutti i cittadini e gli operatori interessati,
  • si esprime una forte perplessità nei confronti delle cifre relative al Superbonus, secondo gli ingegneri non si precisa mai abbastanza, ad esempio, che le citate altisonanti spese a carico dello Stato si riferiscono alla totalità dei Bonus e non al solo Superbonus. Inoltre, non si dice mai, a detta del CNI, che si tratta di cifre lorde, alle quali andrebbero sottratte l’IVA e l’IRPEF versate su quegli importi da proprietari di immobili ed operatori interessati. In generale non vengono mai calcolati i ritorni, diretti e indiretti, che la spesa per Superbonus ha generato in termini di crescita del Pil, crescita dell’occupazione, crescita del gettito fiscale ed emersione di attività in nero
Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-17
Credito 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini

Il MIMIT ha pubblicato alcune nuove FAQ nella sezione della agevolazione nota come Nuova Sabatini, e in particolare risponde ad un quesito che chiede se la misura sia cumulabile con il nuovo credito transizione 5.0. 

Leggi anche Credito d'imposta Transizione 5.0: gli investimenti agevolabili e requisiti per fruirne.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-17
Bonus acqua potabile: come indicarlo nel 730/2024

Il bonus acqua potabile è una agevolazione per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.

A tal fine è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di:

  • filtraggio
  • mineralizzazione
  • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare,

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:

  • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche,
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo tramite il servizio web. 

Leggi anche Bonus acqua potabile 2023: domande entro il 28.02

Bonus acqua potabile 2024: come indicarlo nel Modello 730

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2024)riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

Nel caso di utilizzo in dichiarazione il bonus acqua potabile va indicato nel Quadro G Crediti di imposta del Modello 730

Come specificato nelle istruzioni al modello, il bonus acqua potabile 2023 va indicato nel RIGO G15 con il codice "10"

indicando l’importo del credito spettante ottenuto applicando alle spese sostenute la percentuale prevista.

In particolare, in merito alla suddetta percentuale sul sito delle entrate viene specificato che:

"per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 6,45% dell’importo richiesto. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare spettante tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia." (Aggiornamento sul sito ADE del 25 marzo 2024)

Bonus acqua potabile 2024: la documentazione da conservare

Con la Circolare n 15/2023 è stato chiarito che il contribuente deve conservare ed esibire:

  • la fattura o il documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito 
  • e la Comunicazione, con la relativa ricevuta di accettazione, inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento del 16 giugno 2021.

Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Il credito di imposta in esame spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-17
Credito d'imposta transizione 5.0: tutte le regole

Pubblicata in GU n 100 del 30 aprile la Legge n 56/2024 di conversione del Decreto n 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR.

Tra le altre norme, l'art 38 reca un nuovo credito di imposta per le imprese denominato transizione 5.0, vediamo a chi spetta e per quali investimenti.

La norma di cui sopra viene integrata con alcune precisazioni introdotte con il DL n 39 in conversione entro il 28 maggio.

Prima di riepilogare le regole del credito 5.0, vediamo sinteticamente le modifiche introdotte dalla conversione del Dl 39/2024 volte a dettagliare maggiormente la norma originaria:

  • si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura “negli anni 2024 e 2025" - dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
  • viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile;
  • viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
  • infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.
Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-17
Bonus colonnine ricarica privati spese 2023: elenco beneficiari

Il MIMIT ha pubblicato il decreto direttoriale 9 maggio per la concessione e l'erogazione per le domande presentate dal 15 febbraio 2024 al 14 marzo 2024 e ammesse al contributo relativo all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Gli interessati potranno verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.

Ricordiamo che il Decreto MIMIT del 7 febbraio ha fissato i termini e le modalità per l'invio delle domande per i privati e condomini 2023.

Bonus colonnine privati: che cos'è

Il bonus colonnine domestiche è un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box). 

Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. 

Il ministero con avviso ha specificato che:

  • le domande di concessione ed erogazione del contributo, da parte dei soggetti beneficiari che hanno acquistato e installato l’infrastruttura di ricarica dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, 
  • e che non hanno potuto presentare la domanda completa della documentazione richiesta entro il termine di chiusura del precedente sportello, 
  • possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del 14 marzo 2024, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online.

Bonus colonnine di ricarica elettrica privati: l'erogazione 2023

L'erogazione dei bonus colonnine di ricarica, per le due annualità 2022 e 2023 è stata disposta:

  • con decreto MIMIT del 20.11 contenente l'elenco dei beneficiari per le spese 2022.  Il decreto direttoriale 20 novembre 2023 dispone la concessione e l’erogazione del contributo per le domande ammesse relative all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Gli interessati possono verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.
  • con Decreto MIMIT del 6 dicembre contenente l'elenco dei beneficiari del bonus colonnine di ricarica per le spese 2023. Gli interessati possono verificare la propria ammissione consultando l'Allegato A del decreto.

Bonus colonnine di ricarica elettrica privati: le domande 2023

Con DM MIMIT del 2 ottobre sono state pubblicate le regole per richiedere i fondi per acquisto di colonnine di ricarica per utenti domestici.

Il bonus colonnine di ricarica è stato gestito tramite due sportelli per le domande:

  1. la prima finestra per le domande relative alle installazioni effettuate dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, è stata aperta dal 19 ottobre al 2 novembre 2023.
  2. la seconda per le domande per le installazioni effettuate dal 1° gennaio e il 23 novembre 2023, è stata aperta dal 9 novembre e fino alle 12:00 del 23 novembre 2023.

Bonus colonnine di ricarica privati: le regole per le domande

Le domande devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online all’indirizzo che verrà comunicato con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità e gli schemi previsti nel presente decreto. 

Ai fini della presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo, i soggetti richiedenti devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

A pena di inammissibilità, i soggetti richiedenti devono inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, nonché allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta debitamente ed integralmente compilati in ogni parte. 

L’iter di presentazione della domanda di contributo è articolato nelle seguenti fasi: 

  1. a.1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line; 
  2. a.2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda; 
  3. a.3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente; 
  4. a.4) caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa; 
  5. a.5) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.

Viene precisato che le domande di concessione ed erogazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di cui al comma 4, lettera a.5). 

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-17

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