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Dichiarazione tardiva IVA 2024: entro il 29 luglio

Entro il 29 luglio è possibile presentare la dichiarazione IVA 2024 anno di imposta 2023 detta tardiva, ossia con un ritardo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile.

Attenzione al fatto che, la trasmissione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza è possibile con l’applicazione delle sanzioni da 250 a 2.000 euro, a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso con sanzioni ridotte.

Trascorso il termine ordinario del 30 aprile occorre distinguere due casistiche:

  • dichiarazione IVA tardiva,
  • omessa dichiarazione IVA.

Dichiarazione IVA 2024: sanzioni per la tardiva

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Le dichiarazioni tardive e cioè presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro per il ritardo, prevista dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997.

La sanzione è riducibile grazie al ravvedimento operoso con la possibilità di sanare l’irregolarità con una sanzione minima, pari a 25 euro (1/10 del minimo), quando la presentazione avviene nei 90 giorni.

Sul ravvedimento operoso leggi anche: Ravvedimento operoso 2024: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola.

Per valutare da quando decorrono i 90 giorni per il calcolo della dichiarazione tardiva è bene tenere conto del termine ordinario di scadenza ossia il giorno 30 aprile, per essere totalmente nella regola in quanto secondo la circolare n. 42/E del 2016, espressamente viene specificato che è tardiva la dichiarazionepresentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario”. 

Dichiarazione IVA 2024: quando è omessa

Trascorsi anche i 90 giorni dal termine ordinario del 30 aprile 2024 la dichiarazione IVA si considera omessa.

Attenzione al fatto che l'omissione non è regolarizzabile, anche se, se la dichiarazione omessa è presentata spontaneamente, ossia in assenza di attività di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, anziché dal 120 al 240% ( ai sensi dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/1997), con un minimo di 200 euro. 

Inoltre, può trovare applicazione la causa di non punibilità dell’eventuale correlato reato dichiarativo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000.

Per i pagamenti IVA leggi: Dichiarazione Iva 2024: termini e modalità di versamento del saldo Iva.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-07
Invii comunicazioni dal Fisco: quando vengono sospesi

Con la Circolare n 9/2024  l’Agenzia delle Entrate, ha ulteriormente chiarito alcune delle novità introdotte dal 2024 dalla Riforma Fiscale in atto.

In particolare, viene evidenziato quali saranno la sospensione estiva e quella natalizia di invii di comunicazioni da parte del Fisco.

Con il comunicato stampa che ha annunciato l'uscita del documento di prassi le Entrate sinteticamente evidenziano che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:

  • dal 1° agosto al 31 agosto,
  • dal 1° dicembre al 31 dicembre.

Vediamo maggiori dettagli.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-07
Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: si paga una sostitutiva del 10%

Il Consiglio dei Ministri il 30 aprile ha approvato in via preliminare lo scherma di DLgs. di revisione di IRPEF e IRES, la cui bozza svela una norma sull'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta.

Vediamo, in sintesi, cosa prevede la norma (art 15 della bozza di Dlgs)  in quesitone sull'affrancamento che, ora passa alle Commissioni competenti per eventuali modifiche o conferme.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-07
Resto al sud 2.0: novità dal decreto Coesione

Il Governo ha approvato in data 30 aprile, il DL Coesione (ancora in bozza), il cui art 18 prevede una misura agevolativa per imprese e professionisti del sud, chiamata Resto al Sud 2.0, vediamo di cosa si tratta.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-07
Autorizzazione CEMT 2024 per trasporto merci su strada

Il 2 maggio 2024 è stato pubblicato in GU n. 101 il decreto 19.04.2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per dare il via alla presentazione della domanda di assegnazione delle trentaquattro autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili per l’anno 2024.

Fonte:
Notizia del: 2024-05-06
Titolare effettivo: istanze accreditamento soggetti obbligati adeguata verifica

Dopo il travagliato popolamento del registro (Leggi anche Comunicazione titolari effettivi senza pace: gli ultimi sviluppi ) si apre la fase di consultazione dei dati.

A tal fine, con un avviso, Unioncamere ha comunicato che è disponibile il Manuale operativo per l’accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica, definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio).

La guida riporta l’elenco di tali soggetti e in esso sono presenti sia imprese, sia liberi professionisti iscritti in albi tenuti da Ordini professionali, sia soggetti iscritti in registri abilitanti tenuti dalla Pubblica Amministrazione. 

I soggetti obbligati per accedere ai dati dei titolari effettivi iscritti nelle relative sezioni devono presentare una domanda alla camera di commercio territorialmente competente che sarà individuata in quella di riferimento per la provincia: 

  • A. della sede legale del SO (soggetto obbligato) se persona giuridica o ente; 
  • B. della sede del SO se imprenditore persona fisica; 
  • C. del domicilio professionale del SO se professionista persona fisica. 

Si ricorda che secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. L’identificazione certa di questa figura costituisce un aspetto determinante per garantire la trasparenza delle attività d’impresa. 

L'accesso alle informazioni sul Titolare effettivo è consentito ai soggetti preposti all'adeguata verifica e il Manuale operativo fornisce le informazioni per presentare la richiesta di accreditamento da parte di tali soggetti che consentirà loro di consultare le informazioni sui Titolari effettivi.


Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-05-06

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