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Società cooperative: dal 1 giugno nuove sanzioni per irregolarità accertate dal revisore

Dal 1 giugno 2023 decorrono nuove sanzioni applicabili alle irregolarità delle società cooperative, previste dal MIMIT con DM n 587/2021.

In particolare, con il DM di cui si tratta sono state disciplinate le modalità, i tempi e le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto agli enti cooperativi che non ottemperino :

  • alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero 
  • agli obblighi previsti dall'articolo 2545- 2 octies del codice civile, ai sensi dell’art. 12, comma 5-bis del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come risultante a seguito della novella operata dall’art. 1, comma 936, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

Si prevede che il personale ispettivo che, in sede di accertamento, appura che l’ente, assoggettato a ispezione o revisione, 

  • non ha provveduto, a seguito di diffida all’eliminazione delle irregolarità sanabili senza giustificato motivo,
  • ovvero che non ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile,

contesta immediatamente la violazione al legale rappresentante, ovvero alla persona da questi delegata a presiedere alla verifica ispettiva, mediante compilazione, consegna e sottoscrizione del modulo di contestazione, allegato al  decreto, e lo trasmette, entro 3 giorni, alla competente Divisione della Direzione generale. 

Qualora il legale rappresentante ovvero il delegato, rifiuti di sottoscrivere l’atto di contestazione, lo stesso è trasmesso tramite posta all’indirizzo di posta certificata dell’ente; nell’impossibilità di provvedere con tale modalità, si procede tramite lettera raccomandata. 

La Divisione della competente Direzione generale, verificata la correttezza formale e sostanziale della contestazione, provvede entro 90 giorni dalla ricezione a notificare all’ente la violazione ed irrogare il pagamento della sanzione nella misura prevista dall’articolo 12, comma 5-bis del d.lgs. n. 220/2002, specificandone le modalità di pagamento e riscossione, esclusivamente per il tramite della Agenzia delle entrate con modello F24, e le eventuali spese postali di notifica, qualora non sia stata possibile la trasmissione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata. 

Attenzione al fatto che si prevede il pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione prevista per la violazione commessa se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla notifica della sanzione. 

Inoltre, la competente Divisione della Direzione generale che ha applicato la sanzione amministrativa può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro trenta

Si prevede comunque che in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. 

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’amministrazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione 

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-05-31
Società di comodo: le novità normative sul modello Redditi SC 2023

Si definisce società di comodo quella società commerciale costituita per il mero godimento di beni invece che per l’esercizio di un’attività d’impresa.

Il legislatore italiano da molti anni ha elaborato un impianto normativo, con intento antielusivo, che si configura nel penalizzare fiscalmente le imprese che si trovavano in una condizione di perdita sistematica o di non operatività.

L’impianto è recentemente stato novellato dalla promulgazione dell’articolo 9 comma 1 del DL 73/2022, il cosiddetto Decreto Semplificazioni, come convertito dalla Legge 122/2022, che abrogaa decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022” i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies della Legge numero 148 del 2011, che disciplinano appunto la condizione fiscale della perdita sistematica.

A partire dall’anno d’imposta 2022, quindi, la normativa sulla società di comodo perde la perdita sistematica e si riassume nella sola non operatività.

Per ulteriori informazioni sull’argomento è possibile leggere l’articolo Società di comodo: l’abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistematica.

Per quanto riguarda il periodo di passaggio tra precedente e nuova disciplina, si rammenta che, secondo le precisazioni della relazione accompagnatoria al cosiddetto Decreto Semplificazioni, la disciplina sulla perdita sistematica si applica anche per l’anno d’imposta 2022 solo ai soggetti che al 31 dicembre 2021 avevano già maturato il quinquennio di perdite fiscali richieste dal periodo di monitoraggio della disciplina previgente.

Il modello Redditi SC 2023 è stato aggiornato per recepire l’abrogazione della disciplina sulla perdita sistematica.

Demandato a contenere il test di operatività che definisce se una società può considerarsi operativa o meno, con conseguente applicazione delle norma di sfavore nel secondo caso, è il quadro RS del modello Redditi SC 2023, più nello specifico i righi che vanno da RS116 a RS 125.

Rispetto al modello dell’anno precedente viene modificato il rigo RS116 dal quale viene a mancare la colonna 3 “Soggetto in perdita sistematica”.

Il rigo RS116 è il rigo del prospetto di “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”, sul quale il contribuente dovrà indicare:

  • in colonna 1, “Esclusione”: il codice della causa di esclusione in ragione della quale sarà escluso dal test di operatività;
  • in colonna 2, “Disapplicazione”, il codice della causa di disapplicazione grazie alla quale potrà disapplicare la medesima disciplina.

Esclusione e disapplicazione si applicano in conseguenza del realizzarsi di fattispecie tipicizzate dal legislatore, ognuna delle quali sarà indicata da uno specifico codice, indicato nelle istruzioni del modello Redditi SC 2023.

Le cause di esclusione da indicare al rigo RS116 colonna 1, l’applicazione di ognuna delle quali implica l’esclusione dal test di operatività, sono:

  • soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali: codice 1;
  • soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta: codice 2 (è il periodo di costituzione della società, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività produttiva);
  • società in amministrazione straordinaria: codice 3;
  • soggetti emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati: codice 4;
  • società esercenti pubblici servizi di trasporto: codice 5;
  • società con un numero di soci non inferiore a 50: codice 6;
  • società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità: codice 7;
  • società in stato di fallimento, di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo: codice 8
  • società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale: codice 9;
  • società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale: codice 10;
  • soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità fiscale pari o superiore a 9, anche a seguito di adeguamento: codice 11;
  • società consortili: codice 12.

Le cause di disapplicazione, invece, sono “situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo”, rappresentative di una specifica situazione da indicare sul rigo RS116 in colonna 2:

  • società sottoposte a procedura concorsuale: codice 2;
  • società sottoposta a sequestro penale o confisca: codice 3;
  • soggetti i cui immobili sono concessi in locazione a Enti pubblici o locati a canone vincolato: codice 4 (in questo caso la disapplicazione opera parzialmente nei limiti alle immobilizzazioni in oggetto);
  • società che detengono partecipazioni immobilizzate in società non di comodo o in società escluse dalla disciplina (anche a seguito di accoglimento dell’interpello: codice 5;
  • soggetti che hanno ottenuto l’accoglimento dell’interpello disapplicativo per un periodo d’imposta precedente e le cui condizioni oggettive non sono mutate: codice 6 (codice 7 in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto);
  • società che esercita esclusivamente attività agricola: codice 8;
  • società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza: codice 9;
  • società in liquidazione volontaria che in una precedente dichiarazione si sono impegnate a chiedere la cancellazione dal REI: codice 99.

Infine, come precisato dalle istruzioni del modello Redditi SC 2023, “la casella start-up va barrata dalle società start-up innovative o PMI innovative, che non applicano le discipline previste per le società non operative”.

Fonte:
Notizia del: 2023-05-31
Sport bonus 2023: nuove domande dal 30 maggio

Con avviso pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport si informa dell'apertura della prima finestra utile per lo Sport Bonus 2023.

La nuova legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614)  ha esteso anche per l’anno 2023 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626.

Sport bonus 2023: i requisiti per averlo

Il Dipartimento nel medesimo avviso ricordai requisiti dello sport bonus  in particolare:

  • i soggetti che possono effettuare le erogazioni liberali per interventi di manutenzionoe e restauro sono esclusivamente le imprese,
  • ad esse è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari import
  • il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), 
  • mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno in corso.

Anche per il 2023 il procedimento risulta definito dal DPCM del 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. 

Sport bonus 2023: come richoederlo

In particolare, dal 30 maggio i soggetti interessati allo sport bonus hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati a effettuare l’erogazione liberale.

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento  autorizza le imprese a usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate. 

Le domande per la partecipazione allo sport bonus 2023 devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma reperibile al seguente link: 

All’interno della stessa l’utente troverà la “guida alla compilazione” e i riferimenti per l’assistenza tecnica e procedurale.

Attenzione al fatto che, eventuali richieste di informazione e chiarimenti devono essere inoltrate a:

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-05-31
Asseverazione tardiva per riduzione rischio sismico: possibile sanarla

Con Risposta a interpello n. 332 del 29 maggio le Entrate chiariscono che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati:

  • alla segnalazione certificata di inizio attività,
  • o alla richiesta di permesso di costruire, 

al momento della presentazione allo sportello unico competente. 

La mancanza dell’asseverazione, chiarisce l'agenzia, non è una violazione meramente formale, trattandosi di una omissione che può ostacolare l'attività di controllo. 

In particolare, l'istante riferisce di avere avviato un intervento edilizio, al di fuori dell'esercizio di arti e professioni, su un immobile di proprietà, accatastato come C/6 ma destinato ad essere trasformato in abitazione al termine dei lavori. 

Secondo l'istante trattasi di interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio che possono beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite di 96.000 euro.

L'istante riferisce di essersi avvalso di un «ingegnere asseveratore», in possesso  di  idonea  polizza  assicurativa,  il  quale  ha provveduto a  predisporre  e  sottoscrivere  digitalmente la documentazione richiesta  dalle  norme  edilizie  vigenti,  trasmessa mediante l'applicativo informatico ''OpenGenio''. 

Evidenzia, tuttavia, che alla «[...] comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, non è stata allegata né l'asseverazione  di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.»

Ciò nonostante, considerato che la relazione dovuta «[...] al SUE del Comune  competente della documentazione sismica  ...[ndr  ­  risulta]...asseverata  ed  inviata al  Genio Civile con  firma digitale  prima dell'inizio  dei  lavori»,  chiede  se,  la  citata  omissione  possa  essere  assimilata  «ad  una  violazione  meramente  formale,  che  non  pregiudica la fruizione delle detrazioni Superbonus 110%» 

L'Agenzia ricorda che l’obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento è disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che detto adempimento debba essere tempestivo ed attuato, comunque, prima dell'inizio dei lavori. 

La circolare 28/2022 della stessa agenzia ha specificato che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l'accesso al beneficio fiscale.

La violazione non può essere considerata ''meramente'' formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.
Pertanto l’Agenzia specifica che non è possibile ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), per sanare la violazione in parola.
Tuttavia, l'istante, che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori ­ come disposto dall'articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 potrebbe, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che:

  • la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, 
  • a condizione che:
    • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento,
    • effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione,
    • versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1 Dlgs 471/1997.

Viene infine precisato che, non essendo specificato nell'interpello in quale periodo d'imposta sono iniziati i lavori ed è stato ommesso di allegare l'asseverazione non è possibile stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all'istituto della remisisone in bonis su indicata.

Essa sarà possibile qualora la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.
 

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-05-31
Commercialisti: gli emendamenti alla delega fiscale

Con un comunicato di ieri 30 maggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esprime soddisfazione per la presentazinoe delle proposte emendative alla delega al Governo per la riforma fiscale.

La presentazione degli emendamenti si inserisce all’interno della costante e preventiva interlocuzione avviata dal Consiglio nazionale con Governo e Parlamento fin dal suo insediamento con il diretto coinvolgimento del Presidente Elbano de Nuccio e del Consigliere tesoriere delegato alla fiscalità Salvatore Regalbuto. Si auspica pertanto una approvazione delle proposte presentate.

Come specificato dal comunicato pubblicato ieri le proposte spaziano:

  • dall’istituzione del Garante nazionale del contribuente alla richiesta di abrogazione del contributo per l’ammissibilità delle istanze di interpello
  • dall’estensione del regime forfettario ai redditi di partecipazione in società di persone e associazioni alla possibilità, in via opzionale, di determinare con criteri di cassa il reddito delle società tra professionisti
  • dalla revisione della disciplina sanzionatoria IVA in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, al potenziamento degli effetti premiali connessi al c.d. adempimento collaborativo fino alla previsione della possibilità della trattazione in presenza delle udienze anche in caso di controversie demandate al giudice monocratico.

I commercialisti ringraziano pertanto i parlamentari che hanno presentato uno o più degli emendamenti predisposti dal Consiglio nazionale in attesa di seguire un ulteriore passo in avanti della attesa riforma.

Vediamo alcune.

In merito al garante nazionale del contribuente l’emendamento prevede l’istituzione di una figura, organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, dotato di idonea struttura e piena autonomia economica e funzionale, con i poteri già attribuiti, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 212 del 2000, ai Garanti del contribuente istituiti nelle regioni e nelle province autonome. 

Ciò, spiega il documento, al fine di rendere più incisiva e coordinata l’attività di presidio dei principi contenuti nello Statuto.

Al fine di rendere più incisivi i poteri del Garante nazionale viene previsto che, nei casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell’amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione, lo stesso abbia il potere di fornire indicazioni vincolanti per l’amministrazione medesima volte a ripristinare con la massima solerzia un rapporto con il contribuente ispirato a criteri di certezza del diritto, trasparenza, affidamento e buona fede.
Per quanto rigurada il regime forfettario, l’emendamento prevede l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, agli esercenti imprese, arti e professioni che partecipano in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I redditi derivanti da tali partecipazioni sono tassati, secondo il principio di trasparenza fiscale, direttamente in capo a ciascun socio/associato in proporzione della loro quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione.
L’attuale disciplina prevede una specifica causa di esclusione dal regime in oggetto per gli esercenti imprese, arti e professioni “che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”
Tale previsione tuttavia si risolve, implicitamente, in un incentivo alla disgregazione delle attività svolte in forma associata.
La misura avrebbe pertanto il pregio di evitare l’effetto distorsivo dell’attuale disciplina e di rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività di impresa e di lavoro autonomo in forma associata, all’evidente scopo di rendere tendenzialmente neutrale la scelta della forma giuridica per l’esercizio dell’attività e di evitare che scelte organizzative non efficienti siano dettate essenzialmente da motivazioni fiscali.

Per ulteriori approfondimenti: Scarica qui il documento publbicato ieri sul sito del CNDCEC.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-05-31
Start up green: in arrivo un credito di imposta spese di ricerca e sviluppo

Il Decreto legge n 34/2023 è stato convertito in legge N 56/2023 pubblicata in GU n 124del 29 maggio.

Tra le novità previste dall'iter di converisone figura, con l’articolo 7-quater, introdotto in sede referente, un credito d’imposta nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
Nel dettaglio, la disposizione in esame riconosce:

  • alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020, 
  • operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, 
  • nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 
  • un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.

Tali attività, nello specifico, dovranno essere volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

E' bene ricordare che il decreto legge n. 179 del 2012 (articolo 25) definisce come start-up innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetta i seguenti requisiti:

  • sia un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; abbia residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
     Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • abbia un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
  • non sia quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  • non distribuisca e non abbia distribuito utili;
  • abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
  • non sia il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda:
  • possieda almeno uno di questi altri requisiti: sostiene spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare
     di un software registrato.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Un provvedimento MIMIT ne stabilirà le modalità attuative.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-05-31

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