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Scadenze del Mese

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - Obbligatorio a partire da oggi

Dal 1° Luglio 2019 la procedura di processo tributario telematico non sarà più una facoltà ma un obbligo.
Fino al 30.6.2019 le parti, cioè il contribuente e l’ente impositivo, potevano decidere se avvalersi delle modalità cartacee tradizionali (cioè stesura del ricorso su supporto cartaceo, notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale o con consegna diretta e deposito presso la segreteria della commissione tributaria, ecc.) oppure usufruire dei servizi del Sistema Informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) utilizzando la procedura telematica.

Per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche secondo quanto è stabilito nel d.m. 23.12.2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.

Non è cambiato l’art. 12, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546: se la controversia è di valore fino a 3.000 euro, il contribuente può non avvalersi dell’assistenza tecnica. Il valore della lite è costituito dall’importo del tributo (e, quindi, senza considerare gli interessi e le sanzioni irrogate con l’atto impugnato); se la controversia ha per oggetto esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Questa regola non è stata modificata: anche dopo il 30.6.2019 è sempre ammessa la difesa personale beneficiando della non obbligatorietà di utilizzare il rito digitale. Esercitando tale opzione procedurale, nel ricorso o nel primo atto difensivo deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale l’interessato vuole ricevere le comunicazioni e le notificazioni.