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Scadenze 2022/06/15IVA - Fatturazione differita mese precedenteI soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. IVA - Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettiviLe Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. DICHIARAZIONE 730/2022 - Adempimenti sostituti d’impostaEntro tale data i sostituti d’imposta:
DICHIARAZIONE 730/2022 - Adempimenti CAF/professionista abilitatoEntro tale data i CAF o professionisti abilitati:
DICHIARAZIONE 730/2022 - ContribuenteEntro tale data i contribuenti:
IVA - Registrazione corrispettivi commercio al minutoI soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, devono provvedere alla registrazione, nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche cumulativa, delle operazioni per le quali hanno rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente. | 16
Scadenze 2022/06/16IVA - Versamento rata saldo Iva 2021I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2021 relativa al periodo d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16.03.2022, devono versare la 4° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile (l'importo della presente rata dovrà quindi essere maggiorato dello 0,99%), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:
IMU - VersamentoVersamento della prima rata prima rata o unica soluzione dell’IMU 2022, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF tramite:
BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI - Versamento imposta sostitutivaBanche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono versare:
Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati:
CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI Condomini in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:
LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di maggio 2022 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando il codice tributo: 1919. AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO - Versamento ritenute su interessi ai titolari di c/cLe aziende ed istituti di credito con esercizio coincidente con l'anno solare, Poste Italiane S.p.a. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., devono versare la prima rata di acconto delle ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i Codici Tributo:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenuteLe imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanzaI soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6005 - Versamento Iva mensile maggio. OICR - Versamento ritenute su proventiI soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
IVA - Liquidazione e versamento Iva mensileI contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di maggio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6005 - Versamento Iva mensile maggio TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarieBanche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. I codici tributo da utilizzare:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamentiGli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di maggio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:
INPS CONTRIBUTI PESCATORI - Versamento mensileSOGGETTI: Pescatori autonomi o pescatori della piccola pesca, pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della gente di mare di 3^ categoria tenute dalla capitaneria di porto territorialmente competente, che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti Rientrano nella categoria anche i pescatori delle acque interne, iscritti nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle amministrazioni provinciali forniti di licenza, purché non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di pescicoltura ADEMPIMENTO: Versamento mensile dei contributi previdenziali, che va effettuato sulla base della retribuzione convenzionale mensile vigente, per l'anno in corso MODALITA': Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese, tramite modello F24. Dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 per il pagamento, ma una lettera indicante: l'importo da versare, uguale per tutti i 12 mesi dell'anno;
INPS AZIENDE AGRICOLE- versamento contributi trimestraliSOGGETTI OBBLIGATI: I datori di lavoro agricolo sono tenuti al versamento della contribuzione dovuta annualmente all'INPS per i dipendenti:
in quattro rate. MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di P. IVA; I pagamenti devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo il giorno 16 del mese di scadenza come specificato di seguito: I trimestre - 16 settembre II trimestre - 16 dicembre III trimestre - 16 marzo dell'anno successivo IV trimestre - 16 giugno dell'anno successivo N.B. Tutti i dati per la compilazione del modello F24 sono disponibili nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati. INPGI Contributi dipendenti - versamentoOGGETTI OBBLIGATI Aziende che hanno alle proprie dipendenze giornalisti professionisti e pubblicisti ADEMPIMENTO : Versamento da parte delle aziende dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile. MODALITÀ: Per il versamento dei contributi:modello F24-Accise. Per l'invio della denuncia: procedura DASM utilizzando uno dei due servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, - ENTRATEL o - File Internet (FISCONLINE). La procedura DASM - Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico -, è un software che l'INPGI mette a disposizione delle Aziende contribuenti per compilare ed inviare le denunce contributive mensili. La procedura consente
ATTENZIONE SI RICORDA CHE LA LEGGE DI BILANCIO 234 2021 PREVEDE CHE DAL 1 LUGLIO 2022 LA GESTIONE INPGI DIPENDENTI VENGA ASSORBITA DALL'INPS. SI ATTENDONO DALL'ISTITUTO PREVIDENZIALE ISTRUZIONI IN MERITO INPS CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA - VersamentoSOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso. MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico. CAUSALE CONTRIBUTO:
INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE - versamentiSOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP ed ex ENPALS) ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24 BANCHE E POSTE - Versamento ritenute sui bonificiBanche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensileI soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti). | 17 | 18 | 19 |
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Scadenze 2022/06/20FASC versamento contributi mensiliSOGGETTI INTERESSATI: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. ADEMPIMENTO Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. MODALITA' L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE - comunicazione mensileSOGGETTI OBBLIGATI: Le agenzie di somministrazione lavoro ADEMPIMENTO: comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente, con lavoratori somministrati. MODALITA': Con modalità telematica, al Centro per l'impiego competente, a mezzo modello UnificatoSomm entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'evento. Il modulo vale per tutte le tipologie di rapporti di somministrazione e deve riportare i seguenti elementi:
730/2022 PRECOMPILATO - AnnullamentoUltimo giorno utile per il contribuente, per poter annullare, tramite l’applicativo web, il 730 già inviato. IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati canone TVLe imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di maggio (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
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Scadenze 2022/06/29DICHIARAZIONE 730/2022 - Adempimenti sostituti d’impostaEntro tale data i sostituti d’imposta:
DICHIARAZIONE 730/2022 - Adempimenti CAF/professionista abilitatoEntro tale data i CAF o i professionisti abilitati:
DICHIARAZIONE 730/2022 - ContribuenteEntro tale data i contribuenti:
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Scadenze 2022/06/30ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. REGIME OPZIONALE DELLE SIIQ - Versamento imposta sostitutivaLe società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società Investimento Immobiliare), devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Il versamento è effettuato con modello F24 con modalità telematiche, con codice tributo:
NUOVI RESIDENTI - Versamento imposta sostitutivaLe persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il codice Tributo: NRPP - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - NUOVI RESIDENTI - art. 24-bis, comma 2, del TUIR. LEZIONI PRIVATE - Versamento imposta sostitutivaI docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici Tributo:
PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - Versamento imposta sostitutivaLe persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo: 1899 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - art. 24-ter del TUIR. CONSOLIDATO FISCALE - Versamento imposta sostitutivaLe Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007), devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo:
OPERAZIONI STRAORDINARIE - Versamento imposta sostitutivaLe Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo:
N.B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%. OPERAZIONI STRAORDINARIE - Versamento imposta sostitutivaI Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo:
NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI - Versamento imposta sostitutivaI proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche. Codici Tributo: 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005 DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Presentazione cartaceaLe Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2022" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef presso gli uffici postali. CONFERIMENTI IN SIIQ, SIINQ E FONDI IMMOBILIARI - Versamento imposta sostitutivaI contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Il versamento è effettuato tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo:
CANONE RAI - Dichiarazione non detenzioneI cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto. Per ottenere l’esonero dal pagamento del canone Tv occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione ripresentando la dichiarazione sostitutiva completa del “quadro A”. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2022 esplica effetti per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2022 (luglio-dicembre 2022). La dichiarazione va presentata:
OPERATORI FINANZIARI - Comunicazione mensile all'Anagrafe TributariaGli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (maggio 2022), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. LOCAZIONI BREVI - Comunicazione annualeI Soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono inviare la Comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell'anno precedente (2021). Nello specifico, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata. I soggetti residenti nel territorio dello Stato trasmettono i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline direttamente o tramite gli intermediari. Per la compilazione del file contenente i dati devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate. I soggetti non residenti, se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati per il tramite della stabile organizzazione utilizzando il canale Entratel/Fisconline; se non in possesso di una stabile organizzazione, devo avvalersi di un rappresentante fiscale, il quale provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in possesso. FACTA - Comunicazione annualeIn attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all'IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le Reporting Italian Financial Institution c.d. RIFI devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati, relativi all'anno 2021, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI), esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 e 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari". DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento primo acconto 2022 e saldo 2021 Soggetti IresI soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento:
Il versamento va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato, AIUTI DI STATO COVID19 - Presentazione autodichiarazione requisitiPROROGA: L'Agenzia delle Entrate con il Comunicato Stampa del 29 novembre ha prorogato la scadenza al 31 gennaio 2023. Ultimo giorno utile per l'invio del Modello di dichiarazione sostitutiva, che le imprese (richiamati dall'art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021) che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle entrate per attestare che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework). Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione le ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell’art. 3 del citato decreto ministeriale. L’autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO - VersamentoLe imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) devono provvedere al versamento del diritto annuale 2022 alla Camera di Commercio di appartenenza, in unica soluzione, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 3850 - Diritto camerale, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”. Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006). Per la consultazione degli importi dovuti per il 2022 leggi Diritto camerale 2022: gli importi nella nota del ministero. BONUS IDRICO - Invio domandaUltimo giorno utile per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici (Bonus idrico), ovvero per gli interventi di sostituzione:
Le domande dovranno essere inoltrate tramite l’apposita Piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica. IVA - Dichiarazione mensile IOSS e liquidazioneTrasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensiliGli Operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT:
Per quanto riguarda gli Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater). Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. ATTENZIONE: Con Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate, ha previsto semplificazioni e modifiche agli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis) e agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello INTRA 2-quater), aggiornando così i relativi Modelli (Scarica qui i nuovi modelli). Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili mese precedenteSOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. DAL 1 1 2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :
Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento INVIO UNIEMENS dati mese precedenteSOGGETTI: Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche, precedentemente tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. LIBRO UNICO LAVORO - Compilazione/stampaSOGGETTI OBBLIGATI: i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni:
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente. MODALITÀ:
ATTENZIONE Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento Iva intracomunitariaGli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. IMU - Presentazione dichiarazioneATTENZIONE: Scadenza prorogata dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 dal Decreto Semplificazioni del 21.06.2022 n. 73. I contribuenti che devono comunicare variazioni e situazioni intervenute nel 2021, relative alle proprie proprietà immobiliari e incidenti sull’ammontare del tributo, per le quali l’ufficio non può reperire autonomamente tramite la consultazione della banca dati catastale e anagrafica, devono presentare la dichiarazione ministeriale, su modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2020 - Versamento terza rata imposta sostitutivaI contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, o il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, devono effettuare il versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva, per i terreni nella misura del 10%, per le partecipazioni nella misura del 11% (per le partecipazioni qualificate) e/o nella misura del 10% (per le partecipazioni non qualificate) del valore risultante dalla perizia giurata di stima, con la maggiorazione degli interessi del 3% annuo da versare contestualmente alla rata, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo: Codici Tributo:
IMPOSTA DI SOGGIORNO - Invio dichiarazione annualeATTENZIONE: Scadenza prorogata dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 dal dal Decreto Semplificazioni del 21.06.2022 n. 73. Ultimo giorno utile per l'invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 (solo per quest'anno è previsto un unico invio per entrambi i periodi di imposta, mentre, ordinariamente la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo). DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento primo acconto 2022 e saldo 2021I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore. IVA - Versamento rata saldo Iva 2021I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2022 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2021 entro il 30 giugno 2022, devono versare in unica soluzione o come prima rata il saldo IVA relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 - 30/06/2022, tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” il seguente codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale. DIGITAL TAX - Invio DichiarazioneInvio all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l’imposta sui servizi digitali colpisce i soggetti esercenti attività d’impresa che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano congiuntamente:
Si tratta dunque di soggetti aziendali di dimensioni significative. I soggetti passivi d'imposta applicheranno alla fornitura dei servizi digitali, un'imposta pari al 3% ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta. La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il modello DST DIGITAL SERVICES TAX. CEDOLARE SECCA - Versamento saldo e primo accontoI Locatori, persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo:
I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. IVIE E IVAFE 2022 - Versamento saldo e primo accontoLe persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
Le Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista, con i seguenti Codici Tributo:
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione, con modello F24, utilizzando i Codici Tributo:
SOSTITUTI MINIMI - Versamento ritenuteI sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022 DECEDUTI - Presentazione erediGli eredi delle persone decedute nel 2021 o entro il 28 febbraio 2022, devono presentare in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e la scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali. IMPOSTA DI BOLLO - Versamento rata bimestrale assolta in modo virtualeI soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale diversi da quelli indicati nell'articolo 15bis del dpr 642 del 1972, devono versare la 3° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2022, tramite modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 2505 - Bollo virtuale - rata IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento imposta premi incassatiLe imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio 2022, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di aprile 2022. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche, indicando i codici tributo:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento imposta riserve matematicheLe Società ed enti che esercitano attività assicurativa, devono versare l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio, e le Imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo:
CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute periodo dicembre 2021 - maggio 2022I condomini in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2021 - maggio 2022 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500,00 euro al 31 maggio 2022, devono versare le suddette ritenute tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
SOCIETA’ DI COMODO - Versamento maggiorazione IresLe società di capitali (Spa, Srl e Sas) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica"), devono versare, in unica soluzione o come prima rata, la maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo:
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