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Scadenze 2020/09/1BONUS PUBBLICITA’ 2020 - Trasmissione della comunicazione per l’accesso al credito d’impostaIn via straordinaria, dal 1° al 30 settembre 2020 è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2020 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area autenticata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l’anno 2020. Modello di comunicazione/dichiarazione e istruzioni per la compilazione (aggiornati al 27 agosto 2020) Per approfondire leggi l’articolo Bonus pubblicità 2020: aggiornato il modello per invio domande dal 1° settembre. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
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Scadenze 2020/09/15IVA - Fatturazione differita mese precedente
SOGGETTI: Soggetti IVA. IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato
SOGGETTI: Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991. IVA - Registrazione corrispettiviSoggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l’obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD. In considerazione delle difficoltà connesse alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19, il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha disposto importanti proroghe legate ai corrispettivi telematici:
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Scadenze 2020/09/16INPS – Versamento contributi lavoro dipendente agricolo
SOGGETTI OBBLIGATI: I datori di lavoro agricolo sono tenuti al versamento della contribuzione dovuta annualmente per i dipendenti tramite il modello F24.
N.B. L'INPS ha reso noto, con Messaggio dell'11.08.2017 n. 3284 che, a decorrere 16 settembre 2017 (scadenza per il versamento del I° trimestre 2017), i datori di lavoro agricolo non si vedranno più recapitare al proprio domicilio la lettera cartacea contenente tutti i dati per la compilazione del modello F24 , ma dovranno reperire tali informazioni nel proprio Cassetto Previdenziale Aziende Agricole, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensile
SOGGETTI: Soggetti che esercitano attività d’intrattenimento ACQUIRENTE UNICO SPA - Comunicazione dati di dettaglio relativi al canone TV
SOGGETTI: Acquirente Unico S.p.a. INPGI - Denuncia e versamento contributi giornalisti dipendentiSOGGETTI OBBLIGATI Aziende che hanno alle proprie dipendenze giornalisti professionisti e pubblicisti ADEMPIMENTO : Versamento da parte delle aziende dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile. MODALITÀ: Per il versamento dei contributi:modello F24-Accise. Per l'invio della denuncia: procedura DASM utilizzando uno dei due servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, - ENTRATEL o - File Internet (FISCONLINE). La procedura DASM - Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico -, è un software che l'INPGI mette a disposizione delle Aziende contribuenti per compilare ed inviare le denunce contributive mensili. La procedura consente:
INPS GESTIONE SEPARATA – Versamento contributi collaboratori e lavoratori autonomiSOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, i venditori porta a porta , rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assegnisti e dottorandi di ricerca, soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo . ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso. MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.
CAUSALE CONTRIBUTO: INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTESOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP ed ex ENPALS) ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA - LIPE - Invio dati riepilogativi II° trimestre 2020
SOGGETTI: Soggetti passivi IVA
MODALITA’: Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica. VERSAMENTI / ADEMPIMENTI SOSPESI CAUSA COVID-19 - Ripresa dei termini di versamento tributari e contributiviRipresa dei termini di versamento tributari e contributivi a seguito dell'Emergenza Covid-19, per approfondire vedi gli articoli:
Il Decreto Agosto n. 104/2020, all'articolo 97 ha previsto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi già sospesi dal decreto Cura Italia prima, e con successive modificazioni dal decreto Liquidità e da ultimo dal decreto Rilancio, con il quale è stata definita la proroga al 16.09.2020 della ripresa dei suddetti versamenti. Oggi è il termine ultimo per la ripresa dei versamenti/adempimenti sospesi, secondo le seguenti modalità:
Oppure in alternativa
DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - Versamenti (per i soggetti che hanno beneficiato della proroga Dpcm del 27 giugno 2020)I contribuenti titolari di partita Iva che hanno potuto beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020 (previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020), in quanto interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), ovvero:
che hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020 devono effettuare il versamento della 3° rata delle imposte risultanti dalle Dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,63%. Si tratta sempre della 3° rata maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%, anche per coloro che hanno effettuato il primo versamento il 30 luglio. Per coloro che hanno effettuato il primo versamento il 20 agosto 2020, si tratta della 2° rata maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,30%.
I contribuenti NON titolari di partita Iva che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020, e hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020 devono effettuare il versamento della 4° rata delle imposte con applicazione degli interessi nella misura dello 0,78%. Per gli stessi soggetti che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2020, si tratta della 3° rata delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,45%. I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
Per quanto riguarda l’IRAP ricordiamo che il decreto Rilancio ha previsto per le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e per i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi la cancellazione del versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - Versamenti Imposte (contribuenti NON titolari di partita Iva e soggetti che NON hanno usufruito della proroga Dpcm del 27 giugno 2020)I Titolari di partita Iva NON Isa, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 4° rata:
con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%. Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta del versamento della 3° rata, dove l'intero importo da rateizzare è preventivamente maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.
Per i contribuenti NON titolari di partita Iva, inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020 devono versare la 4° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%. Si tratta sempre della 4° rata maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%, anche per gli stessi soggetti che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio. DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 SOGGETTI IRES - Versamenti Imposte (per i soggetti NON Isa e per i soggetti che hanno usufruito della proroga Dpcm del 27 giugno 2020)I soggetti Ires, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2020 e modello ENC 2020), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 4° rata:
con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%. Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020, si tratta del versamento della 3° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.
I soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici e si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020 e che hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020 devono provvedere al versamento della 3° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,63%. Per gli stessi soggetti che hanno effettuato il primo versamento il 20 agosto 2020 si tratta del versamento della 2° rata maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,30%. Il versamento va effettuato con Modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Il versamento saldo Irap deve essere effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Dl "Rilancio"). LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo: 1919. IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute polizze vitaLe Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita | 17 | 18 | 19 | 20
Scadenze 2020/09/20FASC - Versamento contributi Fondo CCNL Logistica
SOGGETTI OBBLIGATI: aziende del settore che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Commercio / Terziario . |
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Scadenze 2020/09/21COMUNICAZIONE MENSILE CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE
SOGGETTI: Le agenzie di somministrazione lavoro
RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposte e ritenuteUltimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo), non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2020 (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, inserendo i seguenti codici tributo:
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Scadenze 2020/09/25INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili
SOGGETTI: Operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater). | 26 | 27 |
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Scadenze 2020/09/28DICHIARAZIONE REDDITI PF 2020 CARTACEA - Ravvedimento presentazione tardivaUltimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2020", e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, da parte dei contribuenti non obbligati all'invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato agli uffici postali il modello Redditi PF 2020 entro il 30 giugno 2020. MODALITA’: Mediante presentazione presso gli uffici postali e contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate, utilizzando il codice Tributo: 8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie. | 29 | 30
Scadenze 2020/09/30IVA - Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro
SOGGETTI: Soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato. INVIO UNIEMENS : flussi dati contributivi e retributivi
SOGGETTI: I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.
Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. LIBRO UNICO LAVORO: Compilazione e/o stampa LULSOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi, figli e altri parenti e affini.
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. CASSA INTEGRAZIONE per eventi oggettivamente non evitabiliSOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia
ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. IVA ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari
SOGGETTI: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
CODICE TRIBUTO:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento mensile imposta sui premi incassati
SOGGETTI: Imprese di assicurazione.
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
SOGGETTI: Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. 5 PER MILLE REMISSIONE IN BONIS - Regolarizzazione iscrizioniUltimo giorno per regolarizzare la posizione degli enti del volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria interessati a partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2020 che non hanno assolto in tutto o in parte entro i termini di scadenza gli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo. Gli adempimenti omessi sono relativi alla:
Tutti questi enti potranno porre rimedio alla loro “dimenticanza” inviando la richiesta all’Agenzia delle entrate. Per gli enti del volontariato occorre:
Per le associazioni sportive dilettantistiche occorre:
Gli enti della ricerca scientifica e dell’università possono partecipare al riparto integrando la documentazione prescritta, previo pagamento di una sanzione di 250 euro tramite il modello F24-Elide, con indicazione del codice tributo 8115. Le modalità da seguire per la regolarizzazione sono illustrate sul sito web del Miur http://cinquepermille.miur.it. Gli enti della ricerca sanitaria possono partecipare al riparto integrando la documentazione prescritta, previo pagamento di una sanzione di 250 euro tramite il modello F24-Elide, con indicazione del codice tributo 8115. Per le modalità da seguire per la regolarizzazione occorre contattare il ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica. 730/2020 PRECOMPILATO - InvioUltimo giorno utile per l’invio del 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web. Oltre tale data il contribuente dovrà scegliere l'invio del modello Redditi PF per ottemperare ai propri obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, da effettuarsi entro il 30 novembre 2020. DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - VersamentiLe persone fisiche NON titolari di partita Iva, esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020), devono versare:
I presenti adempimenti riguardano i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti non interessati dall’applicazione degli Isa e non forfettari Per i contribuenti NON titolari di partita Iva che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020 devono versare:
Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche utilizzando i seguenti codici tributo:
IVA - Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membroPresentazione istanza per:
I soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità devono presentare istanza, tramite il modello Iva 79 da indirizzare al Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara, per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite:
Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.
Il cittadino comunitario non residente in Italia stabilito in altri Stati membri della Comunità europea deve presentare istanza, con modalità telematica, allo Stato membro ove è stabilito per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità.
I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato devono presentare istanza, con modalità telematica, per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma. |