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Scadenze 2020/10/1AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registroLe parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2020, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), utilizzando i Codici Tributo:
DOMICILIO DIGITALE - ComunicazioneLe imprese individuali e costituite in forma societaria, già iscritte al registro delle imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, hanno tempo per mettersi in regola, fino ad oggi 1° ottobre 2020, da domani scattano le sanzioni. Anche per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, sussiste l'obbligo di comunicazione del proprio indirizzo pec (“domicilio digitale”) all’Ordine di appartenenza, per loro non è previsto un termine, ma se non comunicano il proprio domicilio digitale, dal 1° ottobre sono soggetti a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza, e, in caso di inadempienza, trascorsi 30 giorni, potrà sospendere l'iscritto fino a quando non avrà comunicato il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC). Per verificare la presenza del proprio indirizzo PEC, è possibile collegarsi a INI-PEC che mette a disposizione degli utenti, gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano, semplificando la vita di tutti. | 2 | 3 | 4 | |||
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Scadenze 2020/10/9AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR - Richiesta contributo a fondo perdutoFino al 9 ottobre 2020 alle ore 17:00, le agenzie di viaggio e i tour operator potranno inviare l'istanza per l'accesso al contributo a fondo perduto per il ristoro di agenzie di viaggi e tour operator a seguito delle misure di contenimento da Covid-19, a valere sul fondo di cui all’art. 182, comma 1 del DL Rilancio. Le istanze per l’accesso al fondo dovranno essere presentate mediante procedura automatizzata, compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, raggiungibile all’indirizzo: https://sportelloincentivi.beniculturali.it. Lo sportello telematico è accessibile dal 21 SETTEMBRE 2020 per una durata di 15 giorni lavorativi, dunque fino al 09 OTTOBRE 2020 alle ore 17:00. | 10
Scadenze 2020/10/10INPS – Versamento contributi datori di lavoro domestico
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari. | 11 |
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Scadenze 2020/10/12CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO - Versamento Fondi di previdenza integrativa e assistenziale trimestre
SOGGETTI: Aziende di commercio, trasporto e spedizioni. | 13 | 14 | 15
Scadenze 2020/10/15IVA - Fatturazione differita mese precedente
SOGGETTI: Soggetti IVA. IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato
SOGGETTI: Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991. IVA - Registrazione corrispettiviI soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l’obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD. In considerazione delle difficoltà connesse alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19, il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha disposto importanti proroghe legate ai corrispettivi telematici:
Slitta fino al 1° gennaio 2021 la moratoria delle sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 per gli operatori con volume d’affari 2018 non superiore a 400mila che non sono riusciti a dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o ad adattare il vecchio misuratore fiscale per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al 31 dicembre 2020, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile (anche utilizzando la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate) e ad assolvere l’obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell’apposito registro (articolo 24 del Dpr 633/1972) | 16
Scadenze 2020/10/16SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di SETTEMBRE 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici tributo: Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo corrisposti, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati:
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute polizze vitaLe Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposte e ritenuteUltimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo), non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 settembre 2020 (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, inserendo i seguenti codici tributo:
Per gli enti ed organismi pubblici nonché Amministrazioni centrali dello Stato, i codici tributo da utilizzare sono:
UTILI - Versamento ritenute su dividendi corrispostiLe Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono versare le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, e il codice tributo:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Conguaglio assistenza fiscaleI sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di settembre. utilizzando il modello F24 e i seguenti codici tributo:
CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (Settembre 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamentiGli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, con:
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
IVA - Versamento soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettronicheI soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6009 - Versamento Iva mensile settembre. IVA - Liquidazione e versamento Iva mensileI contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di settembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di agosto), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6009 - Versamento Iva mensile settembre. VERSAMENTI SOSPESI COVID-19 - Versamento 2° rataPer coloro che hanno scelto la rateizzazione, oggi scade il termine per il pagamento della 2° rata dei versamenti tributari e contributivi sospesi dal decreto Cura Italia prima, e con successive modificazioni dal decreto Liquidità e da ultimo dal decreto Rilancio, il cui primo versamento è stato ripreso il 16 settembre. L’art. 97 del Decreto Agosto ha previsto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi già sospesi dal decreto Cura Italia prima, e con successive modificazioni dal decreto Liquidità e da ultimo dal decreto Rilancio, con il quale è stata definita la proroga al 16.09.2020 della ripresa dei suddetti versamenti, la ripresa dei quali, ricordiamo, deve avvenire secondo le seguenti modalità:
Oppure in alternativa
per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021. SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensile
SOGGETTI: Soggetti che esercitano attività d’intrattenimento LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo: 1919. BANCHE E POSTE - Versamento ritenute sui bonificiBanche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039. ENTI PENSIONISTICI - Versamento Canone RaiI soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono provvedere al versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati, e la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro, tramite Modello F24 con modalità telematiche. Gli enti pubblici utilizzano il modello F24Ep. Codici Tributo: 1001 ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
ISA 2020 - Adeguamento e versamentiI contribuenti PERSONE FISICHE che si adeguano alle risultanze degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la rata dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi:
I soggetti IRES che si adeguano alle risultanze degli Indici sintetici di affidabilità fiscale" (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, devono versare la rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi:
Codici tributo:
DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 SOGGETTI IRES - Versamento ImposteI soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2020 e modello ENC 2020), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 5° rata:
con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%. Per coloro che invece hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020, si tratta del versamento della 4° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%. Il versamento va effettuato con Modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Il versamento saldo Irap deve essere effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Dl "Rilancio"). DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - Versamento ImposteI Titolari di partita Iva NON ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 5° rata:
con applicazione degli interessi nella misura dell’1,16%. Per coloro che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta del versamento della 4° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTESOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP ed ex ENPALS) ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24 INPS GESTIONE SEPARATA – Versamento contributi collaboratori e lavoratori autonomiSOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, i venditori porta a porta , rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assegnisti e dottorandi di ricerca, soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo . ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso. MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.
CAUSALE CONTRIBUTO: INPGI - Denuncia e versamento contributi giornalisti dipendentiSOGGETTI OBBLIGATI Aziende che hanno alle proprie dipendenze giornalisti professionisti e pubblicisti ADEMPIMENTO : Versamento da parte delle aziende dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile. MODALITÀ: Per il versamento dei contributi:modello F24-Accise. Per l'invio della denuncia: procedura DASM utilizzando uno dei due servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, - ENTRATEL o - File Internet (FISCONLINE). La procedura DASM - Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico -, è un software che l'INPGI mette a disposizione delle Aziende contribuenti per compilare ed inviare le denunce contributive mensili. La procedura consente:
ACQUIRENTE UNICO SPA - Comunicazione dati di dettaglio relativi al canone TV
SOGGETTI: Acquirente Unico S.p.a. | 17 | 18 |
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Scadenze 2020/10/20PREVINDAI – Denuncia e versamento trimestrale del contributo
SOGGETTI OBBLIGATI: Aziende industriali
E' necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore del Fondo affinché allo stesso sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Per data di versamento, infatti, si deve intendere il giorno della valuta riconosciuta al PREVINDAI che verrà preso a riferimento, in caso di ritardato pagamento, per l'applicazione degli interessi di mora previsti statutariamente. COMUNICAZIONE MENSILE CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE
SOGGETTI: Le agenzie di somministrazione lavoro
FATTURE ELETTRONICHE - Versamento Imposta di bollo fatture 3° trimestre 2020
SOGGETTI: Titolari di partita IVA
I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 42/E/2019, differenziati in relazione al trimestre di competenza, sono:
- 2521 per il primo trimestre,
- 2522 per il secondo trimestre,
- 2523 per il terzo trimestre,
- 2524 per il quarto trimestre. Ricordiamo che al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, l’art. 26 DL 23/2020 (Decreto Liquidità) ha previsto che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere effettuato:
Per completezza, si segnala che per una panoramica del funzionamento dell'imposta di bollo, è utile leggere l'articolo di approfondimento: Marca da bollo sulle fatture: ecco come si applica FASC - Versamento contributi Fondo CCNL Logistica
SOGGETTI OBBLIGATI: aziende del settore che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Commercio / Terziario . REGIME SPECIALE IVA MOSS - Trasmissione telematica dichiarazione e versamento IVAI Soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea e che optano per il regime speciale previsto dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972 e i Soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, devono trasmettere per via telematica, la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestualmente versare l'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito web www.agenziaentrate.gov.it. L'Iva dovuta dovrà essere versata con addebito su conto corrente postale o bancario. N.B. Il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo. MISURATORI FISCALI - Trasmissione delle operazioni di verifica periodicaFabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati devono trasmettere, mediante invio telematico, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre solare precedente. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
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Scadenze 2020/10/26INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestraliSOGGETTI: Operatori intracomunitari con obbligo mensile e operatori intracomunitari con obbligo trimestrale.
ADEMPIMENTO: Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT
Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater) 730/2020 INTEGRATIVO - PresentazioneI contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi, se si accorgono di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, possono provvedere in diversi modi ad integrarla o modificarla, a seconda che la modifica determini una situazione più favorevole o meno, presentando, ad un Centro di Assistenza Fiscale (c.d. C.A.F.) o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, un modello 730/2020 integrativo entro il 26 ottobre (il 25 è una domenica).
Il termine originario del 25 ottobre cade di domenica, per cui gli adempimenti slittano a lunedì 26 ottobre | 27 | 28 | 29 | 30
Scadenze 2020/10/30BONUS UNA TANTUM EDICOLE 2020 - Trasmissione della domandaUltimo giorno per l'invio delle domande di accesso al Bonus edicole una tantum 2020. Ricordiamo infatti che dal 1° ed il 30 ottobre 2020, possono essere inviate le domande per l'accesso al Bonus per le edicole, il contributo una tantum di importo fino a 500,00 euro previsto dall'art. 189 del Decreto Rilancio, a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2020. La domanda va presentata al Dipartimento tra il 1° ed il 30 ottobre 2020, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria", "Bonus una tantum edicole" del menù "Servizi on line". BONUS LIBRERIE - Invio della domandaATTENZIONE: ULTIMO GIORNO per la presentazione della domanda, termine prorogato dal Mibact dal 23 ottobre al 30 ottobre 2020. Gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano) possono presentare la domanda per il riconoscimento del credito di imposta (relativo alle spese sostenute nel 2019) in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2019, dalle ore 12:00 del 24 settembre 2020 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2020, esclusivamente mediante il portale taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposte e ritenuteUltimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 settembre 2020, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo) (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, inserendo i seguenti codici tributo:
N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO - Dichiarazione assegni circolariBanche e istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono presentare, al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione relativa all’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell'imposta di bollo sugli assegni circolari. | 31
Scadenze 2020/10/31INVIO UNIEMENS : flussi dati contributivi e retributivi
SOGGETTI: I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.
Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. CASSA INTEGRAZIONE per eventi oggettivamente non evitabiliSOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia
ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. |