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Scadenze 2022/11/10730/2022 PRECOMPILATO INTEGRATIVO DI TIPO 2 - PresentazioneSe il contribuente riceve dall’Agenzia delle Entrate una mail che lo invita ad accedere alla sua ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti, potrebbe essere che il sostituto di imposta indicato in dichiarazione, abbia inoltrato all'Agenzia un avviso di diniego nell'effettuare il conguaglio fiscale. In questa situazione, entro tale termine il contribuente può presentare il 730 correttivo di tipo 2 all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web, dopo tale data il contribuente può inviare il modello Redditi. Ricordiamo che il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello. In questa situazione è possibile:
IMPOSTA DI BOLLO - Versamento rata bimestrale assolta in modo virtualeBanche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari, devono provvedere al versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni circolari rilasciati in forma libera in circolazione alla fine del 3° trimestre 2022, tramite Modello F23, se tali documenti non sono indicati nella dichiarazione di bollo virtuale indicata dall'articolo 15 del dpr 642 del 1972. 730/2022 - Verifica conformità Caf e IntermediariTermine ultimo, per i Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati, per la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, per il calcolo delle imposte e per la consegna al dipendente o pensionato copia del modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione modello 730/3. Gli stessi soggetti devono inviare al sostituto d'imposta la comunicazione del risultato finale della dichiarazione e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2022 e i relativi modelli 730/4 integrativi. 730/2022 - Sostituti d’impostaI sostituti d’imposta devono provvedere ad aggiungere alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre. | 11 | 12 | 13 |
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Scadenze 2022/11/15RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.07.2020 - Versamento rata imposta sostitutivaVersamento della terza ed ultima rata dell'imposta sostitutiva prevista nella misura unica dell’11%, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Ricordiamo che l'imposta sostitutiva potrà essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020:
e sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. Questo quanto previsto dall'art. 137 comma 1 del Dl Rilancio (la legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del decreto Rilancio, ha rinviato al 15 novembre 2020 il termine per la redazione e il giuramento della perizia di stima e per il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva) e chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di Interpello del 03.08.2020 n. 236. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2021 - Versamento rata imposta sostitutivaVersamento 2° rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2021. La Legge di Bilancio 2021 ha riproposto, forse per la diciottesima volta, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2021, da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali, in ogni caso fuori dal regime d’impresa. Ricordiamo che il comma 4-bis dell’articolo 14 del DL Sostegni bis n. 73/2021 convertito in legge n.106 del 23.07.2021, aveva prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima. È richiesta la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima del bene oggetto di rivalutazione, da effettuarsi entro il termine del giorno 15 novembre 2021 (in luogo del 30 giugno). L’operazione si perfezionerà con il versamento dell’imposta sostitutiva prevista nella misura dell’11% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, sia per i terreni che per le partecipazioni. L’imposta sostitutiva potrà essere versata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in tre rate annuali di eguale importo, secondo le seguenti scadenze:
utilizzando i codici tributo:
IVA - Fatturazione differita mese precedenteI soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. IVA - Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettiviLe Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2022 - Versamento rata imposta sostitutiva e redazione periziaVersamento 1° rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2022 e predisposizione della perizia giurata di stima da un professionista abilitato.Per il 2022 è confermata alla data del 1° gennaio 2022 la facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili). È richiesta la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima del bene oggetto di rivalutazione, da effettuarsi entro il termine del giorno 15 novembre 2022 (in luogo del 15 giugno 2022, termine prorogato dalla legge di conversione del “decreto Energia” articolo 29 DL n. 17/2022 ). L’operazione si perfezionerà con il versamento dell’imposta sostitutiva prevista nella misura dell’14% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, sia per i terreni che per le partecipazioni. L’imposta sostitutiva potrà essere versata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in tre rate annuali di eguale importo, secondo le seguenti scadenze:
utilizzando i codici tributo:
IVA - Registrazione corrispettivi commercio al minutoI soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, devono provvedere alla registrazione, nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche cumulativa, delle operazioni per le quali hanno rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente. | 16
Scadenze 2022/11/16DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento rata imposteI soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2022 e modello ENC 2022), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, devono effettuare il versamento della 6° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%:
Per coloro che invece, hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo pagamento entro il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio cade di sabato), si tratta del versamento della 5° rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%. BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI - Versamento imposta sostitutivaBanche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono versare:
Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati:
IVA – ASD - Liquidazione e versamento Iva trimestraleLe associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al terzo trimestre 2022, tramite modello 'F24 indicando il codice tributo: 6033 - versamento Iva trimestrale - 3° trimestre. IVA - Liquidazione e versamento Iva trimestraleI contribuenti Iva trimestrali per opzione devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre, maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6033 - versamento Iva trimestrale - 3° trimestre. Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:
I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.
IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanzaI soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6010 - Versamento Iva mensile ottobre. IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento accontoLe imprese di assicurazione devono versare, a titolo di acconto, di una somma pari al 90% dell'imposta sulle assicurazioni dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, tramite modello F24-Accise con modalità telematiche e utilizzando il codice Tributo: 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - art. 9, comma 1-bis, legge 29 ottobre 1961, n. 1216. CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenuteLe imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita OICR - Versamento ritenute su proventiI soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarieBanche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. I codici tributo da utilizzare:
LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di ottobre 2022 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando il codice tributo: 1919. IVA - Liquidazione e versamento Iva mensileI contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di ottobre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6010 - Versamento Iva mensile ottobre. SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento rata imposteI contribuenti titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022), che hanno scelto il pagamento rateale ed effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, devono versare la 6° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%:
Per coloro che invece, hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo pagamento entro il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio cade di sabato), si tratta del versamento della 5° rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%. Il versamento va effettuato con Modello F24, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato. IVA - Versamento rata saldo Iva 2021I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2021 relativa al periodo d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16.03.2022, devono versare la 9° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile (l'importo della presente rata dovrà quindi essere maggiorato dello 2,64%), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:
SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamentiGli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di ottobre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:
INPS CONTRIBUTI PESCATORI - Versamento mensileSOGGETTI: Pescatori autonomi o pescatori della piccola pesca, pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della gente di mare di 3^ categoria tenute dalla capitaneria di porto territorialmente competente, che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti Rientrano nella categoria anche i pescatori delle acque interne, iscritti nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle amministrazioni provinciali forniti di licenza, purché non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di pescicoltura ADEMPIMENTO: Versamento mensile dei contributi previdenziali, che va effettuato sulla base della retribuzione convenzionale mensile vigente, per l'anno in corso MODALITA': Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese, tramite modello F24. Dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 per il pagamento, ma una lettera indicante: l'importo da versare, uguale per tutti i 12 mesi dell'anno;
INPS CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI - versamento rataSOGGETTI OBBLIGATI: Artigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali IVS ADEMPIMENTO versamento della rata trimestrale della quota fissa di contributi sul minimale di reddito MODALITA' tramite il Modello di pagamento F24. INPS CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA - VersamentoSOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso. MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico. CAUSALE CONTRIBUTO:
INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE - versamentiSOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP ed ex ENPALS) ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24 BANCHE E POSTE - Versamento ritenute sui bonificiBanche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensileI soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti). | 17 | 18 | 19 | 20 |
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Scadenze 2022/11/21ENASARCO versamento contributi aziende preponentiSOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia Per il versamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:
Si ricorda il pagamento dei contributi ENASARCO va anticipato a 5 giorni lavorativi prima della scadenza per le ditte che utilizzano l'addebito automatico bancario, le quali devono confermare la distinta per evitare di incorrere in sanzioni. FASC versamento contributi mensiliSOGGETTI INTERESSATI: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. ADEMPIMENTO Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. MODALITA' L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE - comunicazione mensileSOGGETTI OBBLIGATI: Le agenzie di somministrazione lavoro ADEMPIMENTO: comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente, con lavoratori somministrati. MODALITA': Con modalità telematica, al Centro per l'impiego competente, a mezzo modello UnificatoSomm entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'evento. Il modulo vale per tutte le tipologie di rapporti di somministrazione e deve riportare i seguenti elementi:
IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati canone TVLe imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di ottobre (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. | 22 | 23 | 24 | 25
Scadenze 2022/11/25INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensiliPresentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:
relativi alle operazioni effettuate nel mese di ottobre 2022, per i soggetti Iva con obbligo mensile. CESSIONI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI RESI Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono presentare gli Elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi:
ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI Relativamente agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi ricevuti (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater), dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni, questi sono stati aboliti a fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici:
Per entrambi, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2-bis e INTRA 2-quater con cadenza trimestrale*. Per tutte le soglie, il superamento va determinato distintamente per ogni singola categoria di operazione. Le soglie operano quindi in maniera indipendente, il superamento per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni. | 26 | 27 |
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Scadenze 2022/11/30DICHIARAZIONI 2022 - Versamento secondo accontoVersamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF e imposte sostitutive Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2021 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, nonché dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2022. IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento imposta premi incassatiLe imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di ottobre 2022, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di settembre 2022. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche, indicando i codici tributo:
IVA - Dichiarazione mensile IOSS e liquidazioneTrasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. OPERATORI FINANZIARI - Comunicazione mensile all'Anagrafe TributariaGli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (ottobre 2022), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. MODELLO EAS - Remissione in bonisGli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta 2022 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello possono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. Contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, devono versare la sanzione in misura pari a 250,00 euro nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento, esclusivamente in via telematica, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo: 8114 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA (LIPE) - Invio dati riepilogativi 3° trimestre 2022I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 3° trimestre solare del 2022, ovvero:
utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica. In linea generale, possiamo così riassumere:
DICHIARAZIONE IRAP 2022 - PresentazioneI Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare la dichiarazione IRAP 2022, esclusivamente in via telematica. CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2022 - Presentazione dichiarazioneI Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare il modello CNM 2022 (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello "REDDITI SC 2022", esclusivamente in via telematica. DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022 - PresentazioneLe Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l'invio telematico, devono presentare la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI PF 2022" e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate. Stesso termine anche per gli eredi delle persone decedute nel 2021 o entro il 31 luglio 2022. Le Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono presentare la dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2022", in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. Le Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); gli Enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; le società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2022", esclusivamente in via telematica. Gli Enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare (Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali); le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione, devono presentare la dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2022". REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO - Opzione imposta sostitutiva nuovi residentiLe persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui al comma 2 dell'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986, devono presentare l'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti strumentale all'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. All'istanza di interpello deve essere allegata la check-list denominata "Opzione per l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti" mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata. In tale ultimo caso l'istanza di interpello va inviata alla casella PEC [email protected]. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria [email protected]. DICHIARAZIONI 2022 - Consegna busta 8, 5 e 2 per milleLe persone fisiche non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, possono presentare a intermediari abilitati la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione. CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili mese precedenteSOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. DAL 1 1 2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :
Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento ratealeI contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, Redditi PF 2022), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, devono versare la 6° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%. Per coloro che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 22 agosto 2022 (il 30 luglio cade di sabato e inoltre si tiene conto della proroga di Ferragosto), si tratta del versamento della 5° rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,08%. I soggetti non titolari di partita IVA, potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. 730/2022 PRECOMPILATO - Presentazione Redditi aggiuntivo o correttivoSe il contribuente ha già inviato un 730 e ha necessità di completare o correggere la dichiarazione, può inviare il Modello Redditi PF aggiuntivo oppure Redditi PF correttivo, entro il 30 novembre 2022. Redditi Aggiuntivo Redditi Correttivo Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, è possibile chiederne l'eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, è necessario contestualmente pagare l'imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. n. 472/97). FATTURE ELETTRONICHE - Versamento imposta di bolloPer i soggetti obbligati, il 30 novembre 2022 scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel terzo trimestre dell’anno 2022, ricordando che se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250,00 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre. Il versamento può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità, in particolare:
ROTTAMAZIONE TER - Riammissione rate scadute 2022Termine ultimo per il versamento delle rate scadute nel 2022 (rate scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e in scadenza 30 novembre 2022), considerando i 5 giorni di tolleranza, quindi, il pagamento potrà avvenire entro il 5 dicembre 2022. Ricordiamo che la legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza, termine definito dal Decreto Fiscale” n. 146/2021), delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021. La stessa Legge, ha stabilito che, per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022. ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. IVA - Dichiarazione mensile IOSS e liquidazioneTrasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. AIUTI DI STATO COVID19 - Presentazione autodichiarazione requisitiPROROGA: L'Agenzia delle Entrate con il Comunicato Stampa del 29 novembre ha prorogato la scadenza al 31 gennaio 2023 (in luogo del 30 novembre dall'Agenzia delle Entrate già precedentemente prorogato con Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.06.2022 n. 233822). Ultimo giorno utile per l'invio del Modello di dichiarazione sostitutiva, che le imprese (richiamati dall'art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021) che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle entrate per attestare che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework). Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione le ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell’art. 3 del citato decreto ministeriale. L’autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento Iva intracomunitariaGli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. LIBRO UNICO LAVORO - Compilazione/stampaSOGGETTI OBBLIGATI: i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni:
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente. MODALITÀ:
ATTENZIONE Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. INVIO UNIEMENS dati mese precedenteSOGGETTI: Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche, precedentemente tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. |