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Liquidazione Iva trimestrale – innalzato il limite di fatturato

La Legge di stabilità 2012 appena varata innalza i limiti per consentire le liquidazioni periodiche dell’Iva con cadenza trimestrale, ma non quelli che permettono di pagare il saldo d'imposta entro il 16 marzo dell'anno successivo.

Dal 1° gennaio 2012, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali (con riguardo all’attività commerciale esercitata) potranno liquidare l’Iva trimestralmente ed effettuare il relativo versamento entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, se nell’anno precedente hanno conseguito un ammontare di ricavi:
  • non superiore a 400.000 euro (per le Imprese esercenti attività di servizi)
  • non superiore a 700.000 euro (per le Imprese esercenti altre attività diverse dalla prestazione di servizi)
Non rileverà più l’importo del volume di affari, ma quello dei ricavi, quindi, anche i contribuenti con un volume d'affari superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro nel caso di attività di servizi), ma con ricavi non superiori a 700.000 euro (400.000 nel caso di attività di servizi), potranno optare per la liquidazione Iva trimestrale, continuando però a versare l'imposta dell'ultimo trimestre (saldo Iva annuale) entro il 16 febbraio dell'anno successivo (non c’è stata alcuna modifica dei limiti indicati nell’art. 7 comma 1 del DPR 542/1999).

I contribuenti potranno trovarsi nelle seguenti situazioni:
  • volume d’affari superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro nel caso di attività di servizi)
  • ammontare dei ricavi non superiore a 700.000 euro (400.000 euro nel caso di attività di servizi)
In questo caso i contribuenti potranno optare per la liquidazione Iva trimestrale continuando però a versare il saldo Iva annuale entro il 16 Febbraio dell’anno successivo.
  • volume d’affari non superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro nel caso di attività di servizi)
  • ammontare dei ricavi non superiore a 700.000 euro (400.000 euro nel caso di attività di servizi)
In questo caso i contribuenti potranno optare sia per la liquidazione Iva trimestrale che per il versamento del saldo Iva annuale entro il 16 Marzo dell’anno successivo.



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Speciale del: 14/11/2011