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Omaggi natalizi a clienti e dipendenti - Promemoria sul loro trattamento fiscale

Siamo in periodo natalizio e riteniamo di farvi cosa gradita ricordandovi la disciplina che governa gli omaggi natalizi.
Dopo le modifiche intervenute ad opera della Finanziaria 2008, precisamente della L. 244/2007, oggi gli omaggi rientrano all'interno del concetto più ampio delle spese di rappresentanza di cui all'art. 108 DPR 917/1986 (TUIR).

Generalità

Ai fini Iva occorre considerare sia la possibilità di detrarre l'Iva a monte, cioè quella pagata sull'acquisto dell'omaggio, sia l'eventuale obbligo di pagare l'Iva a valle, cioè in occasione della consegna dell'omaggio.

Gli omaggi sono contemplati nell' art. 2 c. 2 n. 4) del DPR 633/1972, dove si afferma che costituiscono cessioni imponibili Iva quelle gratuite di beni, eccezion fatta per quelle la cui produzione o commercio non rientra nell'attivita' dell'impresa, se di costo unitario non superiore a € 25,82, e ad eccezione di quelle per le quali all'atto dell'acquisto non si e' detratta l'Iva.

Questa norma va letta insieme all'art. 19-bis1 c. 1 lett. h) secondo il quale non e' detraibile l'Iva pagata sulle spese definite di rappresentanza, eccezion fatta per quelle non superiori a € 25,82.

Si può pertanto concludere che gli acquisti di beni e servizi qualificati come spese di rappresentanza non consentono il diritto alla detrazione dell'IVA, salvo quelli fino a € 25,82 .
Nel caso di acquisti di beni di importo superiore l'Iva sarà sempre indetraibile e dovrà essere sommata all'imponibile per individuare il valore unitario dell'omaggio rilevante per la deduzione ai fini delle imposte dirette.

Gli acquisti di beni e servizi non qualificati come spese di rappresentanza sono soggetti alle regole generali secondo le quali l'IVA è ammessa in detrazione se detti acquisti sono inerenti, vale a dire se presentano un nesso con l'attività generatrice di operazioni imponibili.

Riepilogando la normativa sugli omaggi di beni NON facenti parte dell'attività dell'impresa (es.: agende, panettoni, vini, spumanti, ecc.) possiamo concludere che sono soggetti ad un trattamento I.V.A. differenziato a seconda del loro valore unitario:

  • se di valore unitario superiore a € 25,82, l'imposta assolta all'atto dell'acquisto è indetraibile e la successiva cessione è irrilevante (non va fatturata perché operazione fuori campo I.V.A.).
    In questo caso, l'I.V.A. rappresenta un onere aggiuntivo al costo dell'omaggio;
  • se di valore unitario NON superiore a € 25,82 l'Iva assolta all'atto dell'acquisto è detraibile e la successiva cessione omaggio è fuori campo I.V.A., anche se gli omaggi sono costituiti da alimenti e bevande ( spumante, panettone, torrone, ecc.). E' stato, infatti, chiarito che, benché la lett. f) dell'art. 19-bis 1 preveda in generale l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di alimenti e bevande, è consentita la detrazione per detti beni di costo unitario non superiore a € 25,82 nel caso in cui gli stessi, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, rientrino fra le spese di rappresentanza per le quali trova applicazione la lett. h)( Circ. 19.6.2002 n. 54/E Ag. Entrate).

DDT : secondo la Circ. Min. 188/E/98, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente , la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa , costituiscono sempre spese di rappresentanza , indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi. Ne consegue che all'atto della consegna dell'omaggio non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). E' tuttavia opportuna l'emissione di un ddt (con causale “omaggio”) o documento analogo (buono di consegna), allo scopo di identificare il destinatario e provare l'inerenza della spesa con l'attività aziendale.

Attenzione alle ceste di Natale
Un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di € 20 ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio del valore complessivo di € 60, quindi > € 25,82. Pare invece che sia possibile omaggiare piu' volte un soggetto senza fare cumulo: nell'esempio di cui sopra, basta fare 3 omaggi da 20 euro in momenti diversi (e senza la cesta) per avere la piena deducibilita' Iva ed Ires/Irpef.




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Speciale del: 12/12/2011