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ACE - il premio fiscale alla capitalizzazione in Unico 2012

L’ACE (aiuto alla crescita economica , o in inglese Allowance for corporate equity, più focalizzato sull’impresa) è una agevolazione fiscale prevista all’art.1 del Decreto Monti che premia gli imprenditori "virtuosi"  e la capitalizzazione dellìazienda in proprio. Introduce infatti la deducibilità dall’imponibile di parte dell’incremento di capitale proprio dell’impresa (calcolato rispetto al patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010) moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente dal governo.
E' di fatto una norma retroattiva, cioè si applica sulle ricapitalizzazioni realizzate in tutto il 2011, anche prima dell'entrata in vigore del decreto

E’ destinata a:
  • società di capitali,
  • cooperative
  • enti commerciali
  • società non residenti ma con stabile organizzazione in Italia

 ma anche società  di persone e imprenditori individuali purché in contabilità ordinaria. per questi si attende però un decreto specifico sulle modalità di calcolo ma il beneficio che risulterà dovra essere analogo.

Il premio fiscale che ne risulta ad esempio per le imprese soggette a IRES è dell’0,825% (aliquota del 27,5% sul 3% del capitale conferito) nel primo anno di applicazione. La deduzione si ripete negli anni successivi moltiplicando quindi l’effetto premiale in caso di ulteriori incrementi di capitale.

Il fine chiaro è il rafforzamento del patrimonio delle imprese italiane il cui capitale netto dai dati Cerved Group risulta cresciuto nel triennio 2007-2010 più del 15% ma è pur sempre in coda rispetto ai Paesi UE.

La logica  sembra quella di  detassare le ricapitalizzazioni in misura pari a una percentuale di interesse simile a quella del mercato finanziario per equiparare la deducibilità degli oneri finanziari di chi utilizza i prestiti con quella di chi si autofinanzia, con l’ulteriore beneficio della riduzione degli oneri finanziari che deriverebbero dall’utilizzo di capitali esterni (con deducibilità limitata, tra l’altro).

 A molti ricorda a vecchia DIT poi decaduta ma è forse generosa in quanto quest’ultima prevedeva una riduzione di aliquota e non la deducibilità dall’imponibile dell’incremento patrimoniale, e poneva oltretutto con un limite massimo a tale l’incremento pari al patrimonio netto.

Ma vediamo meglio i soggetti interessati e come si calcola



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Speciale del: 13/01/2012