Con il DL 201/2011 sono state apportate modifiche alla disciplina degli studi di settore. In particolare, l’art. 10 comma 9 del DL 201/2011 (conv. in L. 214/2011) ha introdotto alcune
novità per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento,
ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi.
Per tali soggetti:
- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all'art 39, DPR 600/73 e all’ art. 54,DPR 633/72).
- sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73). In tal caso, la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo del quarto anno). Inoltre, tale riduzione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia (art. 331 cpp) per uno dei reati previsti penali dal DLgs 74/2000.
- l’accertamento sintetico del reddito complessivo (art. 38, DPR 600/1973) è utilizzabile solo quando il reddito accertabile eccede di almeno 1/3 (e non 1/5, ovvero 20%) quello dichiarato.