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Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali alle Onlus nella legge 96/2012

Per le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - è particolarmente importante, come fonte di finanziamento la possibilità di essere destinatarie di donazioni o  erogazioni liberali,  il c.d. “fundraising”, cioè l’attività di raccolta di fondi. Per tali erogazioni  il donatore  che sia persona fisica od ente non commerciale (associazione riconosciuta o non, fondazione, comitato) gode, fino al 2012,  di una detrazione dall’IRPEF – l'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche -  pari al 19% di quanto versato,  fino ad un massimo di 2.066 Euro (4.000.000 di vecchie Lire).

La detrazione IRPEF è consentita se il versamento di tali erogazioni è effettuato tramite banca od ufficio postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997, che sono:

  • le carte di credito, di debito e prepagate,
  • gli assegni bancari e quelli circolari (lettera i – bis dell’art. 15 del TUIR che fu introdotta dal 1° comma dell’art. 13 del Dlgs 460/1997).

Questa norma , come detto, varrà ancora per i redditi delle persone fisiche relativi all’anno 2012: per quelli del 2013 la detrazione aumenterà al 24% e per quelli conseguiti a partire dal 2014 al 26%, come disposto dal 3° comma dell’art. 15 della Legge n° 26 del 2012, che ha introdotto il comma 1.1 dell’art. 15 del TUIR ed abrogato in parte la lettera i – bis dello stesso articolo a partire dal 1° Gennaio 2013). L’ammontare massimo della erogazione liberale su cui calcolare la detrazione e le modalità con cui effettuare l’erogazione stessa resteranno invariate.


Nel caso in cui l’erogatore sia un ente non commerciale la detrazione è sull’IRES – Imposta sul reddito delle Società, in quanto tali enti sono soggetti passivi di questa imposta ai sensi della lettera c) del 1° comma dell’art. 73 del TUIR. Questa detrazione varrà ancora soltanto per i redditi del 2012 perché essa si ricava dall’art. 147 del TUIR che fa riferimento alla parte della lettera i – bis dell’art. 15 del TUIR che sarà abrogata a partire dal 1° Gennaio 2013, come disposto dal 2° comma dell’art. 15 della Legge n° 96 del 2012 che non ha introdotto una norma sostitutiva.

Questo vale anche per le erogazioni effettuate dalle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto) nel qual caso la detrazione del 19% si suddivide fra i soci sulla base della ripartizione del reddito della società fra i soci stessi prevista dall’atto costitutivo o dalla legge (che prevede che l’imputazione del reddito al socio, indipendentemente dalla percezione di esso, sia proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili che è a sua volta proporzionale al valore dei conferimenti effettuati da ciascun socio nella società), ai sensi del comma 3° dell’art. 15 del TUIR che richiama l’art. 5 sempre del TUIR.


Se l’erogatore è, invece, una società di capitali o cooperativa o consorzio od un ente di diverso tipo, pubblico o privato, che abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’IRES), esso ha diritto ad una deduzione dal reddito imponibile IRES – Imposta sul Reddito delle Società - pari nel massimo all’importo maggiore fra 2066 Euro ed il 2% del reddito d’impresa dichiarato.

Sono inoltre deducibili dal reddito imponibile IRES le “spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi”.

Queste norme, riportate nelle lettere h) ed i) del 2° comma dell’art. 100 del TUIR, non sono state modificate dalla Legge 96/2012. Anche esse furono introdotte introdotte dal 1° comma dell’art. 13 del Dlgs 460/1997.





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Speciale del: 20/07/2012