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Sospensione feriale termini processuali solo dal 1° al 31 agosto

Con l'arrivo del mese di agosto scatta la consueta pausa estiva anche per il mondo della giustizia civile, amministrativa e tributaria, come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, che ha disposto la sospensione di diritto, durante il periodo delle ferie estive, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative.

Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.

Inizialmente, la norma prevedeva una sospensione di 46 giorni, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, con ripresa delle decorrenza dei termini dal 16 settembre.
La norma, però, è stata di recente modificata dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 132/2014 (convertito nella Legge n. 162/2014), il c.d. "Decreto Giustizia" che, tra le altre cose, ha ridotto a 30 giorni le ferie annuali dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato.
La modifica ha comportato la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 giorni a 31 giorni, a decorrere dal 2015. Di conseguenza, a partire da quest'anno, la sospensione dei termini processuali non si avrà più dal 1° agosto al 15 settembre, ma solo dal 1° al 31 agosto, quindi con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre.
La riduzione della «pausa estiva» da 46 a 31 giorni incide su tutto il calendario processuale, dal ricorso alla mediazione, dalla costituzione in giudizio alla presentazione di documenti e memorie.

 
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI
Dal 1° AGOSTO 2015 al 31 AGOSTO 2015
RIPRESA DECORRENZA TERMINI PROCESSUALI
Dal 1° SETTEMBRE 2015

 

 



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Speciale del: 27/07/2015