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Rimborso IVA UE 2011 in scadenza

La possibilità per la richiesta di rimborso IVA relativa al 2011 per i non residenti (articolo 15, direttiva 2008/9/CE del 12/02/2008) scade il 30 settembre ma dato che cade di domenica quest’anno slitta al 1° ottobre.
Questo vale però solo per le istanze presentate in Italia in quanto la Corte Europea ha ribadito il carattere perentorio della scadenza, in disaccordo con la Cassazione che nella recente giurisprudenza l’ aveva ritenuta di carattere ordinario. Quindi per le incombenze relative ad altri stati è consigliabile forse attenersi al termine del 30 settembre o verificare nello stato membro in cui si presentata la richiesta.

L’adempimento è da assolvere in via telematica (tramite Entratel o Fisconline, e d,opo l’entrata in vigore del DLGS 18/2010 di recepimento della direttiva comunitaria , è normato dall’art. 38 bis 1 del DPR 633 1972 che si occupa dei contribuenti italiani che hanno acquistato beni o servizi in un altro paese dell’unione Europea e dall’art. 38 bis2 relativo ai soggetti non residenti che hanno effettuato tali operazioni in Italia .

Per i residenti in paesi extracomunitari con cui siano in vigore accordi di reciprocità la procedura passa ancora tramite il modello cartaceo IVA 79 .

I requisiti richiesti per la domanda sono i seguenti:

  •  non aver effettuato nello stesso periodo di imposta anche cessioni di beni o servizi , ad eccezione di servizi nel settore trasporti e servizi accessori per le operazioni in regime di reverse charge
  •  non avere nello stato in cui si richiede il rimborso una stabile organizzazione.

La richiesta deve riferirsi ad un periodo di imposta che può essere annuale o trimestrale.

 




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Speciale del: 27/09/2012