In tutte e tre le procedure paraconcorsuali disciplinate dalla
Legge n° 3 del 2012, cioè nell’
accordo di composizione, nel
piano del consumatore e nella
liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento. Tali organismi sono disciplinati
dall’art. 15 della Legge citata che è stato attuato dal Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 che ha istituito il registro in cui gli organismi devono iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento (art. 1° del D.M. 202/2014). I contenuti di tale decreto ministeriale sono esaminati in successivi articoli.